Sua Maestà Morgan da Silva, secondo nel suo nome, Sovrano delle Westlands, difensore della Giusta Fede, al fine di garantire ai propri concittadini Giustizia, Libertà, Sicurezza e Prosperità proclama quanto segue:
1) Il Regno delle Westlands è una monarchia fondata su Onore, Giustizia, Libertà e Fede nei sette Dèi 1.1) La sovranità appartiene al Re, che la esercita tramite i propri Consiglieri riuniti nel Consiglio Reale.
1.2) Il Re rappresenta il Regno in ogni ambito: emana le leggi, dichiara guerra e pace, riscuote i tributi, amministra la giustizia, difende la Fede nei Sette Dèi per il bene del Popolo e la gloria del Regno.
2) Il Regno dichiara come propri i territori delimitati a nord dalla catena montuosa dell’Orus Maer; ad Est dal fiume Aben, dal lago Sareen, dal fiume Faver fino al limitare di Bosco Vecchio; a sud ed ovest dal mare.
2.1) Proclama la città di Hammerheim quale propria Capitale, culla di Cultura e Civiltà della razza umana.
2.2) Estende i propri domini sull’isola dei Pescatori, sull’Isola Smeraldo, sull’Isola Fiume e sull’Isola Vittoria.
2.3) Definisce come acque territoriali, quindi parte del Regno, tutti quei tratti di acque salate e dolci a tiro di cannone dalle rive e sponde Hammin, inclusi laghi, fiumi, baie e le acque arcipelagiche circoscritte dall’isola di Hammerheim, l’isola dei Pescatori, l’isola Vittoria, l’isola Fiume, e tutta la terraferma che fa parte dei propri territori.
2.4) Dichiara il territorio su cui un tempo sorgeva Edorel come zona maledetta ed esterna ai propri confini.
3) Il Regno delle Westlands riconosce ufficialmente e promuove i culti di tutti e sette gli Dèi: Crom, Althea, Vashnaar, Awen, Aengus, Danu ed Oghmar.
3.1) Tollera i culti di divinità non riconosciute unicamente in forma privata.
3.2) Consente la promozione e diffusione della Fede nei propri territori esclusivamente alla Sacra Chiesa d’Occidente.
4) Chiunque diviene cittadino del Regno delle Westlands viene definito “Hammin”, con tutti i diritti e doveri che ciò comporta.
4.1) I cittadini hanno libertà di manifestare il loro pensiero, sempre nelle forme del rispetto collettivo ed istituzionale.
4.2) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente, anche in luogo pubblico, senza darne comunicazione preventiva all’autorità.
4.3) I cittadini hanno diritto di richiedere fissa dimora nei confini reali. Il Regno deciderà la priorità di assegnazione degli immobili.
4.4) I cittadini hanno diritto ad avere animali di compagnia di tipo domestico. L’accesso degli animali presso edifici commerciali o governativi è regolato per legge.
4.5) I cittadini hanno libero accesso alle risorse ambientali del Regno, purché rispettino le norme prescritte.
4.6) I cittadini hanno il dovere vestire in maniera decorosa.
4.7) I cittadini hanno il dovere prestare obbedienza agli ordini dei Martelli Dorati. In caso di abuso di potere potrà essere inoltrata una segnalazione al Generale.
4.8) I cittadini hanno il dovere di segnalare crimini ed eventuali comportamenti poco consoni ai Martelli Dorati. Questi indagheranno e nel caso prenderanno provvedimenti. È possibile anche la denuncia personale, della quale l’Hammin si assume la responsabilità di fronte alla legge.
4.9) I cittadini hanno il dovere di rispettare i forestieri anche nei loro usi e costumi. Se un forestiero presentasse particolari necessità, il cittadino può chiamare i Martelli Dorati che, qualora possibile, forniranno l’aiuto necessario.
4.10) I cittadini hanno il dovere, qualora infetti da malattia, di evitare il propagarsi di epidemie tenendo un comportamento consono alla situazione, recandosi presso il più vicino Tempio alla ricerca di un sacerdote che possa curarli o in alternativa porsi in isolamento finché non sarà possibile accedere alle cure di un sacerdote.
4.11) I cittadini hanno il diritto di formare una famiglia, tramite matrimonio o adozione, notificando i propri desideri agli uffici competenti. L’acquisizione della cittadinanza da parte dei coniugi o figli sarà subordinata al vaglio dei requisiti previsti dallo Statuto.
5) I forestieri non hanno diritti legali all’interno del Regno delle Westlands. Il Tribunale di Smeraldo si riserva il diritto, qualora interpellato, di concedere l’apertura di processi su richiesta di forestieri unicamente per soddisfare il Sacro principio di Giustizia.
5.1) I forestieri hanno il dovere di astenersi dal discorrere pubblicamente questioni del Regno a meno di non essere invitati ad esprimere la loro opinione da una qualche autorità.
5.2) I forestieri hanno il dovere di avvisare preventivamente l’autorità qualora volessero radunarsi in luogo pubblico.
5.3) I forestieri hanno la possibilità di richiedere una abitazione in affitto esclusivamente presso l’Isola dei Pescatori o il villaggio di Nosper. Il Regno deciderà la priorità di assegnazione degli immobili.
5.4) I forestieri hanno la possibilità di avere una cavalcatura o una bestia da soma purché queste non siano classificate come bestie feroci.
5.5) I forestieri hanno il dovere di vestire in maniera decorosa.
5.6) I forestieri hanno il dovere di procurarsi un regolare permesso prima di usufruire delle materie prime del Regno. Saranno altrimenti sanzionati come da norme.
5.7) I forestieri hanno il dovere di fermarsi all’alt dei membri dei Martelli Dorati in servizio e rispondere alle domande eventualmente da essi poste. I Martelli Dorati possono effettuare una perquisizione del forestiero, che ha il dovere di collaborare.
5.8) I forestieri hanno il dovere di rispettare le leggi, gli usi e i costumi del popolo Hammin.
5.9) I forestieri hanno il dovere, qualora infetti da malattia, di evitare il propagarsi di epidemie tenendosi al di fuori delle mura cittadine. Potranno accedere nei territori cittadini unicamente in compagnia di un sacerdote che sia in grado di curarli.
6) Il Governo del Regno è affidato dal Re ai propri Consiglieri riuniti nel Consiglio Reale.
6.1) Il Consiglio Reale, di nomina regia, è formato dalle seguenti personalità: - Il Primo Consigliere, che rappresenta il Sovrano all’interno del Consiglio Reale; coordina l’azione del Consiglio, gestisce le questioni di politica estera e coordina l’Ufficio di Cittadinanza - Il Generale dei Martelli Dorati, quale responsabile della sicurezza interna ed esterna del Regno; coordina l’esercito e comanda i Martelli Dorati gestendo gli arruolamenti, le promozioni e le sanzioni all’interno del Corpo; presiede il Tribunale di Smeraldo in regime di Legge Marziale. - Il Sommo Sacerdote della Sacra Chiesa d’Occidente, quale responsabile della Sacra Chiesa d’Occidente; amministra le risorse della Sacra Chiesa d’Occidente; gestisce l’Inquisizione e coordina la lotta all’Eresia; gestisce le ammissioni, gli avanzamenti e le sanzioni all’interno della Chiesa; - L’Arcimago o Rettore dell’Accademia delle Arti di Hammerheim, quale responsabile dell’Accademia; amministra le risorse dell’Accademia delle Arti; ne coordina gli studi; gestisce le ammissioni, gli avanzamenti e le sanzioni all’interno dell’Accademia;
6.2) Il Consiglio Reale delibera a maggioranza semplice e viene presieduto dal Primo Consigliere; in caso di parità di voti all’interno del Consiglio il suo voto ha valenza doppia;
6.3) Il Re ha facoltà di nominare e revocare i consiglieri in qualsiasi momento e modificare le decisioni del Consiglio Reale in ogni circostanza.
6.4) I nobili del Regno possono essere convocati nel Consiglio Reale a titolo consultivo.
7) Il Regno consente ai propri cittadini l’appartenenza ad un massimo di due Ordini contemporaneamente. Sarà concesso l’avanzamento a ruoli di rilievo unicamente in uno dei due Ordini, a discrezione del cittadino. Gli appartenenti ad Ordini alleati ma esterni alla cittadinanza non potranno aderire o ricoprire altre funzioni se non quelle previste dal proprio statuto.
7.1) Fanno eccezione gli incarichi amministrativi previsti dal governo per l’esercizio delle proprie funzioni quali: - Il Banditore: colui che si occupa degli aspetti burocratici e cartacei del Regno. - Il Gran Cerimoniere: Si occupa dell’organizzazione delle festività cittadine, le competizioni, i giochi ed i tornei per allietare il Popolo. - Il Tesoriere: sSi occupa della gestione delle finanze del Regno, la regolamentazione del mercato e l’emissione delle licenze. Può inoltre emanare editti economici.
7.2) Il Regno riconosce gli Ordini Cittadini ufficiali, come le uniche entità competenti nella relativa sfera di influenza, in concordanza con quanto indicato dal Consiglio Reale. - I Martelli Dorati come unico corpo posto a tutela della sicurezza del Regno nonché negli ambiti stabiliti nel suo Statuto. - La Sacra Chiesa d’Occidente come unica entità che detiene la Verità e la Giusta Fede e che possa promuovere e diffondere la Fede nei Sette Dèi nel Regno, così come stabilito nel suo Statuto. - L’Accademia delle Arti come l’unico organo destinato a custodire e dispensare sapere e conoscenza, guidare nell’apprendimento di qualunque ambito di applicazione artistica, in base a quanto stabilito nel suo Statuto Altre eventuali entità o ordini, che siano singole persone quanto gruppi organizzati, potranno svolgere le loro mansioni solamente se in possesso del riconoscimento pubblico ed ufficiale da parte del Regno delle Westlands.
8) Il Regno promuove ed incentiva la cultura e la civiltà umana. Consente a qualsiasi forestiero di razza umana e mezzelfa, la possibilità di richiedere alla cittadinanza del Regno. Il Forestiero che intende acquisire la cittadinanza deve rivolgersi all’Ufficio di Cittadinanza, gestito dal Banditore del Regno e supervisionato dal Primo Consigliere che ne valuterà le motivazioni e le intenzioni.
8.1) Le richieste di cittadinanza da parte di esponenti di altre razze saranno vagliate unicamente dal Primo Consigliere.
8.2) Prima di ricevere il Manto Smeraldo con le insegne del Regno, al candidato sarà fatta richiesta di prestare giuramento. Al candidato sarà posta la seguente domanda: [nome richiedente] giurate voi di essere sempre fedele al Regno delle Westlands, alla Sua Corona e di non nuocere mai in alcun modo al popolo di Hammerheim? A questo punto il candidato dirà con voce forte: “Lo giuro!” e la procedura sarà ultimata.
8.3) Il Cittadino che voglia sciogliere il proprio giuramento al Regno delle Westlands è tenuto a farlo personalmente presentandosi da un membro del Consiglio Reale e farne espressa richiesta in quella sede, consegnando tutte le insegne del Regno e del proprio Ordine Cittadino. Una volta sciolto dal giuramento, egli non avrà alcuna pendenza in sospeso con il Regno.
8.4) Il Cittadino che abbandoni il Regno senza essere stato sciolto dal giuramento, verrà considerato Fedifrago e come tale giudicato e trattato come privo di Onore da tutti i membri delle Westlands. La sua presenza all’interno delle Westlands sarà tollerata ma non gradita. Ogni suo diritto verrà meno e non avrà possibilità di richiedere una dimora o un mercante o qualsiasi altro privilegio che il Regno offre ai forestieri.
9) In caso di morte del Sovrano, la Corona e tutti i diritti ed i doveri ad Essa connessa passano di diritto al primogenito o alla primogenita del Sovrano o in alternativa al Suo più vicino erede di sangue.
9.1) In caso esista un testamento verrà rispettata la volontà del Sovrano.
9.2) I titoli nobiliari di Lord e Lady, concessi dal Re su proposta del Consiglio Reale, non sono trasmissibili in alcun modo e decadono in caso di rinuncia, perdita della cittadinanza o decreto reale.
10) La forma di saluto è parte integrante della vita cittadina, ed è un bene condiviso, come forma di rispetto e cordialità collettiva. Nella capitale Hammerheim, è abitudine tra i cittadini salutare con un “Gloria” mentre fra i Martelli Dorati è d’uso salutare commilitoni e superiori con un “Forza e Onore” seguito dal classico saluto militare. La Marina Hammin aveva come saluto tradizionale “Huzzah”, in ricordo del grido di esultanza dei marinai dopo la decisiva vittoria Hammin nella guerra dell’A.I. 268.
11) Vi è libertà di commercio all’interno dei territori del Regno delle Westlands, non vi sono limitazioni generiche riguardo alla tipologia di merce commerciata fatta eccezione per ogni oggetto o artefatto contrario alla leggi, alla religione, alla cultura e alla morale comune (rif. 11.5, 11.6, 11.7). Al fine di incentivare la ripresa economica e facilitare la compravendita delle merci e dei prodotti di qualità, la Tesoreria delle Westlands appone e mantiene aggiornato il prezzario indicativo di tutte le risorse utili alla produzione di oggetti artigianali.Tale prezzario servirà da linea guida a coloro ne abbiano bisogno per trattative commerciali.
11.1) Ogni cittadino o forestiero che non abbiano pendenze legali o economiche e la cui presenza non è sgradita nei territori del Regno delle Westlands, possono richiedere una Licenza per la vendita delle merci. La Licenza è rilasciata dal Tesoriere a seguito di richiesta verbale o scritta ed al pagamento di una tassa per il procedimento burocratico che ammonta a 30.000 corone. Dal mese successivo all’apertura del banco di vendite, ogni commerciante dovrà pagare una tassa di rinnovo mensile presso l’ufficio censorio di Ester la contabile, presso gli uffici della Banca della Capitale. Il costo indicativo di tale tassa è differenziato per mercato e ammonta a: - 6.000 monete al mese per i banchi della Via dei Re - 3.000 monete al mese per i banchi di Nosper - 2.000 monete al mese per i banchi della città bassa - gratuito presso la Locanda del Trivio Non rientrano nelle suddette casistiche e saranno esentati dal pagamento di qualsiasi rateo mensile, i membri del Mercato Elitario cioè i commercianti facenti parte delle seguenti categorie: Coloro i quali apriranno un banco dedicato alla vendita di un numero limitato di prodotti e ne garantiranno continuo ed abbondante rifornimento. La suddetta tipologia di merci dovrà essere dichiarata periodicamente alla Tesoreria per garantire la supervisione. Periodicamente la Tesoreria delle Westlands aggiornerà l’elenco delle risorse ammissibili nel Mercato Elitario tramite Editto Commerciale. Ogni membro del Mercato Elitario, dovrà quindi dichiarare almeno una delle citate categorie come principale attività e rifornire periodicamente le merci di sua competenza. Potrà comunque utilizzare il proprio espositore per vendere anche altre merci di vario genere purché si rispettino le leggi vigenti. Questi banchi saranno riconoscibili in quanto posti su tappeto Verde. I Maestri Supremi che garantiranno un rifornimento continuo delle manifatture migliori e si dimostreranno disponibili alle richieste della cittadinanza o della Tesoreria. Qualora fosse necessario l'intervento di artigiani supremi per la lavorazione di Articoli su commissione la Tesoreria si preserva la possibilità di commissionare tali articoli ai mercanti che avranno dimostrato una maggiore disponibilità nei confronti del regno. Questi banchi saranno riconoscibili in quanto posti su tappeto Dorato. I banchi richiesti da un rappresentante di un Regno alleato o neutrale per la vendita dei prodotti tipici di terre estere secondo appositi accordi presi con la Tesoreria Hammin. In caso di interesse, il Regno alleato dovrà inviare un rappresentante del suo regno designato alla gestione del banco. Questi banchi saranno riconoscibili in quanto posti su un tappeto Dorato e potranno vestire gli abiti del regno da cui proviene.
11.2) Qualora non venisse prontamente pagato il rinnovo, il costo dello stesso verrà incrementato del 10% il primo mese e del 20% il secondo mese. Qualora allo scadere del terzo mese, il titolare non pagasse il rinnovo, la licenza verrà considerata nulla e verrà pubblicamente emanato un comunicato di esproprio della durata di 15 giorni, al termine di tale periodo ogni bene presente verrà sequestrato quale risarcimento del mancato pagamento delle tasse, il nominativo del titolare sarà trascritto nel registro dei morosi e gli sarà corrisposta una multa di 20.000 monete, fin quando tale multa non sarà pagata, lo stesso non avrà diritto di aprire altri banchi all'interno dei mercati delle Westlands.
11.3) Gli eventuali titolari di licenze, o comunque i mercanti che effettuano i loro scambi all’interno dei confini del Regno, sono tenuti ad una condotta leale ed onesta. In difetto di suddetta condotta si può incorrere nel reato di truffa, severamente punito dalle leggi vigenti con il sequestro di quanto venduto illegalmente o dell’eventuale banco commerciale e la confisca di quanto contenuto. Al fine di garantire la trasparenza commerciale e la qualità dei propri venditori, vengono esposti presso i locali della Banca della Capitale i seguenti registri: Registro Smeraldo: include tutti gli ospiti qualificati del Regno che hanno il permesso di: - Accedere gratuitamente alle risorse minerarie, boschive ed erboristiche delle Westlands. - Partecipare in forma gratuita alle lezioni organizzate dall'Accademia delle Arti. - Allestire esentasse un proprio accampamento in terre Hammin con un massimo di n.1 tenda. - Ottenere agevolazioni commerciali a seguito di accordi presi direttamente con la Tesoreria. - Attraccare gratuitamente presso l'isola dei pescatori con regolare registrazione presso la capitaneria di porto. - Partecipare alle aste commerciali rivolte ai soli cittadini ed ospiti. Registro dei Morosi: include tutte le persone che hanno un debito nei confronti del Regno, ad essi è associata una multa che è possibile pagare presso la banca cittadina da Ester la Contabile finché la multa non verrà pagata il nome rimarrà registrato tra i morosi e la persona in questione non avrà alcun diritto commerciale all'interno dei territori delle Westlands. Sarà lui negato l'acquisto di licenze così come l'affitto di case.
11.4) Al fine di migliorare la consultazione della merce esposta, si invitano i titolari di banchi al mercato di porre vicino alle sacche un oggetto riconducibile al contenuto.
11.5) È consentita la vendita della mercanzia esclusiva Djaredin solo a chi è provvisto di regolare permesso rilasciato dalle autorità Djaredin. In mancanza di ciò la merce verrà considerata rubata ed il mercante andrà incontro all’articolo 3 dei Reati Statali del Codice Penale, con conseguente comunicazione del nominativo al regno Djare.
11.6) È fatto divieto di vendita, acquisto, possesso, e di utilizzo di pozioni per la modifica dei lineamenti, su tutto il territorio del Regno di Hammerheim. In caso di recidività del crimine la pena sarà inasprita a seconda della gravità della situazione. Ogni caso sarà singolarmente valutato dalle autorità competenti per stabilire la sanzione accessoria.
11.7) È fatto divieto di vendita, acquisto, possesso di amuleti, anelli ed oggetti di ogni foggia identificati come maledetti in quanto potenzialmente pericolosi per gli acquirenti e per coloro che vi sono vicini. In caso di recidività del crimine la pena sarà inasprita a seconda della gravità della situazione. Ogni caso sarà singolarmente valutato dalle autorità competenti per stabilire la sanzione accessoria.
11.8) Il Regno mette a disposizione dei soli cittadini la possibilità di acquisire licenza di gestione commerciale delle locande. Il costo della licenza bimestrale varia dalle 20’000 alle 40’000 monete d’oro, a seconda della locazione dello stabile. Il Tesoriere permette ai gestori di locande di acquistare una licenza al costo di 30’000 monete d’oro per inserire un banco commerciale all’interno dell’esercizio. Tale licenza è da intendersi esente da ulteriori tassazioni finché rimane collocata all’interno dello stabile. Il banco potrà vendere esclusivamente beni appartenenti a categorie merceologiche strettamente legate alla gestione della locanda. Qualora l’intestatario rinunci all’incarico, potrà chiedere di spostare il proprio banco in uno dei mercati del Regno a titolo gratuito, e sarà soggetta alla consueta tassazione prevista per i banchi commerciali.
11.9) Il Regno mette a disposizione la possibilità di acquisire la gestione di un recinto per l’allevamento di bestiame, situato nei pressi della Capitale, subito al di fuori dalle mura. Ogni gestore di recinti è tenuto a pagare la ricevuta di gestione bimestrale pari a 10.000 monete d’oro.
11.10) Il Regno mette a disposizione la possibilità di acquisire la gestione di un recinto per la coltivazione nei pressi di Nosper. La ricevuta di gestione bimestrale varia dalle 4.000 alle 6.000 monete d’oro.
11.11) La pubblicazione di annunci di carattere commerciale è da effettuare sulla apposita bacheca presente sulla Via del Re nei pressi del Mercato di Hammerheim. È consentita la pubblicazione di annunci di carattere commerciale anche sulla bacheca della piazza di Hammerheim, ma cittadini e forestieri sono invitati ad evitare ogni abuso, pena la rimozione dei suddetti annunci.
12) I forestieri possono richiedere un permesso per usufruire delle risorse minerarie, boschive, ittiche, faunistiche, agricole ed erboristiche dei territori reali. Tali permessi potranno essere validi per una decade del mese (prima, seconda o terza) al costo di 2’000 monete d’oro o mensili, al costo di 6’000 monete d’oro. I permessi vengono emessi dalle autorità o dai Martelli Dorati, oppure possono essere acquistati dall’incaricato presso la banca nella Capitale. Ai forestieri iscritti nel Registro Smeraldo è concesso il libero sfruttamento delle risorse.
12.1) I campi nei pressi della città di Hammerheim ed i recinti per bestiame sono ad uso esclusivo della cittadinanza o degli ospiti inseriti all’interno del Registro Smeraldo. A chiunque è fatto divieto di coltivare entro i confini cittadini al di fuori degli appositi campi recintati. Coloro, aventi diritto, che vogliano acquistare un permesso per l’utilizzo di un campo o di un recinto, possono rivolgersi da Ester La Contabile presso la Banca della Capitale e acquistare il permesso per la decade del mese di riferimento. I forestieri che volessero usufruire dei terreni agricoli presso Nosper, possono richiedere un permesso scritto al Regno.
12.2) I cittadini del Regno possono sfruttare gratuitamente le risorse minerarie, boschive, ittiche, faunistiche o erboristiche, in quanto tale beneficio è garantito dallo stato di cittadinanza.
13) Con l’atto di acquisto il cittadino ottiene l’usufrutto dell’immobile fintanto che lo occupa stabilmente. Tale diritto è un privilegio esclusivo riservato ai soli cittadini del Regno, salvo eccezioni da parte delle autorità. I prezzi di acquisto sono di 130’000, 260’000 o 400’000 monete d’oro a seconda della dimensione e dello stato dell’abitazione. È possibile la rateizzazione per ottenere l’usufrutto di un immobile fino ad un massimo di 3 rate mensili.
13.1) Il Regno, nella figura del Banditore, è l’unico soggetto istituzionale autorizzato alla commercializzazione di immobili. Qualsiasi tipologia di accordo o trattativa fra privati è vietata, non è quindi possibile rivendere o subaffittare l’immobile acquistato dal Regno a terzi.
13.2) In caso di perdita di cittadinanza, morte dell’usufruttuario o abbandono volontario, l’immobile torna di proprietà del Regno e nessuno può averne rivalsa. Qualora l’intestatario di un immobile desideri acquistarne un altro di maggiori dimensioni, il Regno detrarrà dal prezzo della nuova casa quanto pagato per quella acquistata in precedenza.
13.3) Il Regno, concede ai forestieri la possibilità di affittare edifici presso l’Isola dei Pescatori e presso il villaggio agricolo di Nosper; il costo dell’affitto è fissato in 30.000 monete d’oro, da pagarsi ogni bimestre. In caso di morte o rinuncia dell’affittuario l’abitazione tornerà proprietà del Regno senza possibilità di rivalsa da parte di eventuali coinquilini.
13.4) Ogni atto che danneggia in maniera importante, volontariamente o meno, un immobile regolarmente acquistato o affittato dal Regno potrà essere punito con il sequestro dello stesso.
14) Il Regno si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, qualsiasi contratto di locazione o affitto di beni immobili ovvero case, locande e recinti concessi ai forestieri, assicurando un periodo di preavviso per lo sgombero dei locali.
15) Nel Regno delle Westlands la responsabilità penale è personale.
15.1) Un cittadino ha diritto di chiedere un equo processo indirizzando la richiesta al Consiglio Reale che disporrà la composizione del Tribunale Smeraldo. Il denunciante avrà l’obbligo di fornire prove e testimonianze a carico dell’imputato.
15.2) Uno straniero può chiedere un equo processo indirizzando la richiesta al Consiglio Reale che può rifiutare la richiesta anche senza comunicare le motivazioni. Il denunciante avrà l’obbligo di fornire prove e testimonianze a carico dell’imputato.
15.3) Ai cittadini e stranieri colti in flagranza di reato non è concesso richiedere un equo processo; sono altresì obbligati ad estinguere la pena prevista dal Codice Penale.
15.4) Il Tribunale Smeraldo si compone di ufficiali o sottufficiali appartenenti ad ognuno degli Ordini del Regno, vale a dire Martelli Dorati, Sacra Chiesa d’Occidente e Accademia delle Arti. Il Tribunale Smeraldo elegge tra i suoi membri il portavoce che si occuperà di coordinare l’andamento del processo; ascoltati i testimoni ed osservate le prove il Tribunale Smeraldo si ritira per la valutazione e il portavoce emette la sentenza la cui esecuzione è affidata ai Martelli Dorati; Terminato il processo il Tribunale Smeraldo si scioglie.
15.5) I processi per il crimine di eresia saranno giudicati dai membri della Sacra Chiesa d’Occidente secondo i propri statuti e convalidati dal Consiglio Reale.
15.6) Le sentenze del Tribunale Smeraldo non sono appellabili.
15.7) I Consiglieri Reali, i nobili ed i Guardiani del Regno potranno essere giudicati e condannati unicamente dal Sovrano o da una giuria composta da membri del Consiglio Reale autorizzata dal Sovrano.
Sua Maestà Morgan da Silva, secondo nel suo nome, Sovrano delle Westlands, difensore della Fede, al fine di garantire ai propri concittadini giustizia, libertà, sicurezza e prosperità proclama quanto segue:
1) I Reati nel Regno delle Westlands si dividono in minori, moderati, gravi, gravissimi e religiosi.
1.1) I Reati minori possono essere sanzionati esclusivamente dai Martelli Dorati con una pena pecuniaria e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
1.2) I Reati moderati possono essere sanzionati esclusivamente dai Martelli Dorati con una pena pecuniaria, l’incarcerazione e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
1.3) I Reati gravi possono essere sanzionati dai Martelli Dorati e successivamente valutati dal Tribunale Smeraldo o in caso d’emergenza dal Primo Consigliere con una pena pecuniaria, l’incarcerazione o il bando.
1.4) I Reati Gravissimi possono essere sanzionati dal Tribunale Smeraldo dopo accertamento processuale, ed in caso di emergenza dal Primo Consigliere con il bando o l’esecuzione.
1.5) I Reati Religiosi possono essere sanzionati dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
1.6) Indagini e sanzioni nel territorio del Regno sono di esclusiva competenza dei Martelli Dorati e, nei casi religiosi, della Sacra Chiesa d’Occidente; qualunque organizzazione o individuo sorpresi nell’atto di svolgere indagini o amministrare la giustizia senza la dovuta autorizzazione del Consiglio Reale sarà sanzionato con un'ammenda di 10.000 monete d’oro e per i forestieri l’allontanamento temporaneo di 5 giorni dai territori del Regno.
2) Il rifiuto di estinguere una pena pecuniaria per reati minori è sanzionata fino ad un limite massimo di 5.000 monete d’oro.
2.1) Nel caso in cui il colpevole non potesse pagare l’ammenda per manifesta indigenza dovrà scontare la pena lavorando per il Regno, per un totale in materie prime pari all’ammontare della sanzione. Fino all’estinzione del debito non potrà lasciare i confini del regno se non sotto custodia armata.
2.2) Nel caso in cui il colpevole rifiutasse di sottoporsi anche ai lavori forzati o tentasse la fuga sarà incarcerato ed in seguito allontanato dal Regno fino all’estinzione della pena pecuniaria.
3) Mentire e rifiutarsi di cooperare in qualsiasi modo con le autorità nel corso di indagini per reati minori costituisce ostacolo alla giustizia ed è sanzionato con un'ammenda aggiuntiva di 10.000 monete d’oro.
3.1) Il rifiuto di sottoporsi a una perquisizione o all’esecuzione di un ritratto da parte dei Martelli Dorati prevede l’arresto e una sanzione di 10.000 monete d’oro.
3.2) Il rifiuto di fermarsi all’alt dei Martelli Dorati tentando la fuga è considerato atto ostile e come tale punito con l’uso della forza.
4) L’assistenza, anche parziale, verso qualsiasi criminale nel compimento di qualunque reato moderato, grave, gravissimo o religioso viene definita favoreggiamento.
4.1) Il Favoreggiamento è sanzionato dal Tribunale Smeraldo o dall’autorità militare con una sanzione pari alla metà della pena prevista per il reato a cui si accosta.
4.2) Mentire a favore di un imputato in casi riguardanti reati moderati, gravi, gravissimi o religiosi costituisce reato di favoreggiamento ed è sanzionato come tale.
4.3) Nel caso il favoreggiamento si accosti al reato di eresia o a reati gravi e gravissimi la pena prevista è il bando da 1 a 6 mesi e l’avvio di accertamenti da parte della Sacra Chiesa d’Occidente.
4.4) La mancata denuncia alla Sacra Chiesa d’Occidente di qualsiasi atto eretico nel territorio delle Westlands costituisce il reato di favoreggiamento.
5) Qualunque criminale che confesserà spontaneamente i propri crimini prima dell’accertamento delle autorità potrà beneficiare un dimezzamento della pena.
5.1) Qualunque criminale che denuncerà i propri complici potrà essere sottoposto ad amnistia se le sue informazioni porteranno un tangibile beneficio al Regno.
5.2) Per i casi di eresia, eventuali benefici dovuti a spontanea confessione e collaborazione con le autorità saranno stabiliti unicamente dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
5.3) Reiterare un reato prevede il raddoppio della pena e può portare al decadimento dei diritti di cittadinanza e al bando dal Regno.
6) In caso di proclamazione della legge marziale tutte le sanzioni previste sono da considerarsi raddoppiate per gli stranieri.
6.1) In caso la sanzione superi le 10.000 monete d’oro per i forestieri è previsto l’immediato allontanamento forzoso dai territori del Regno dopo aver pagato il massimale previsto.
7) Lo sfruttamento di risorse ambientali (minerarie, boschive, ittiche, faunistiche, agricole ed erboristiche) da parte dei forestieri senza regolare permesso è sanzionato con un'ammenda di 5.000 monete d’oro. In caso il valore delle risorse superi quello dell’ammenda si procederà con la sola confisca.
7.1) Uccidere aquile, in quanto simbolo araldico del Regno, è sanzionato con un'ammenda di 10.000 monete d’oro.
8) Recare offesa ai cittadini del Regno è sanzionato con un'ammenda di 10.000 monete d’oro e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
8.1) L’accesso senza autorizzazioni negli edifici governativi è sanzionato con un'ammenda di 10.000 monete d’oro, la perquisizione e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
8.2) Chiunque si promuova come elemento concorrente o sostitutivo nelle funzioni degli ordini cittadini, tanto maggiori quanto minori, incorre nel reato di usurpazione di funzione pubblica e come tale sanzionato come segue: una multa di 10.000 monete d’oro alla prima infrazione, raddoppiata per le eventuali infrazioni successive e per i forestieri l’allontanamento dal Regno da 1 a 6 mesi in caso di recidività.
9) Impugnare armi in pubblico è sanzionato con un'ammenda di 5.000 monete d’oro e la confisca dell’arma per forestieri e recidivi. Le massime autorità del Regno e i Martelli Dorati in servizio non sono soggetti a tale disposizione così come i cittadini in caso di imminente e comprovata necessità.
9.1) Bastoni e staffe sono considerati strumenti da deambulazione e pertanto utilizzabili in pubblico.
9.2) Cittadini e forestieri possono utilizzare armi per la propria difesa personale in caso di pericolo dichiarato dalle autorità.
10) Occultare il volto con bavaglio, elmo o maschere di qualsiasi tipo è sanzionato con un'ammenda di 5.000 monete d’oro. Le massime autorità del Regno e i Martelli Dorati in servizio non sono soggetti a tale disposizione così come i cittadini in caso di imminente e comprovata necessità.
10.1) Cittadini e forestieri possono utilizzare elmi per la propria difesa personale in caso di pericolo dichiarato dalle autorità.
11) L’applicazione di veleni in luogo pubblico è sanzionata con un'ammenda di 5.000 monete e la confisca dei veleni per i recidivi.
11.1) L’uso di armi avvelenate come strumento di difesa non può essere soggetto a sanzione.
12) La manipolazione del Flux entro le mura cittadine da parte di forestieri è sanzionata con un'ammenda di 5.000 monete d’oro.
12.1) L’evocazione di qualsiasi entità all’interno delle mura cittadine, ad eccezione di cavalcature illusorie, è sanzionata con un'ammenda di 10.000 monete d’oro e l’abbattimento delle stesse.
12.2) L’evocazione di un laborioso elementale terrestre all’interno delle mura cittadine è consentita ai soli cittadini per fini di trasporto.
12.3) L’evocazione e la manipolazione di creature non-morte è sanzionato dalla Sacra Chiesa d’Occidente come atto di blasfemia o eresia.
12.4) L’evocazione o il tentato controllo di creature demoniache è sanzionato dalla Sacra Chiesa d’Occidente come atto di blasfemia o eresia.
13) L’introduzione all’interno delle mura cittadine da parte di forestieri di creature addestrate al combattimento o naturalmente ostili è sanzionato con una ammenda di 6.000 monete d’oro.
13.1) I Cittadini possono introdurre creature addestrate al combattimento o naturalmente ostili ma devono garantire la costante supervisione delle suddette. Qualora il cittadino non possa garantire la supervisione delle creature, queste ultime andranno affidate alle cure di uno stalliere.
13.2) Abbandonare qualsiasi tipologia di animale, anche pacifico, nelle piazze, lungo le strade della Capitale o nella miniera cittadina è sempre sanzionato con un'ammenda di 5.000 monete d’oro.
13.3) Eventuali creature addestrate al combattimento o naturalmente ostili rinvenute abbandonate all’interno delle mura cittadine saranno affidate ai Martelli Dorati e il proprietario sanzionato con un'ammenda di 10.000 monete d'oro, qualora non fosse possibile o le creature si dimostrassero ostili saranno abbattute e il proprietario sanzionato.
13.4) Spostare, percuotere o punire animali non propri è sanzionato con un'ammenda di 5.000 monete d’oro.
14) Recare offesa ai Martelli Dorati durante lo svolgimento delle loro funzioni è punito con un’ammenda di 10.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
14.1) Minacciare o ricattare i cittadini del Regno è sanzionato con un’ammenda di 10.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri allontanamento dai territori del Regno.
14.2) Minacciare o ricattare le Istituzioni cittadine è sanzionato con un’ammenda di 20.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
15) Predisporre trappole o ostacoli che impediscano il libero passaggio nei territori del Regno è sanzionato con un’ammenda di 20.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
15.1) Per allestire accampamenti nei territori del Regno, va fatta richiesta ai Martelli Dorati che provvederanno a registrare la locazione dell’accampamento ed il nome del suo proprietario.
15.2) Per erigere nuove strutture all’interno dei territori del Regno la richiesta va inoltrata al Consiglio Reale.
15.3) Predisporre accampamenti senza autorizzazione da parte delle autorità del Regno è sanzionato con un’ammenda di 10.000 monete d’oro per ogni tenda facente parte dell’accampamento e il loro abbattimento.
15.4) Erigere strutture senza autorizzazione da parte delle autorità del Regno è sanzionato con un’ammenda di 100.000 monete d’oro, l’arresto e il loro abbattimento.
16) Il furto è sanzionato dai Martelli Dorati.
16.1) Il furto semplice è sanzionato con un'ammenda di 20.000 monete, l’arresto e la restituzione dei beni ai legittimi proprietari. Il furto a membri del Consiglio Reale, Lord e Lady o un Guardiano del Regno è considerato reato grave e ulteriormente sanzionato con la privazione di ogni bene e per i forestieri l’allontanamento dai territori dal Regno.
16.2) Il furto con scasso è sanzionato con un'ammenda di 20.000 monete, l’arresto, la restituzione dei beni ai legittimi proprietari e la confisca degli strumenti di scasso.
16.3) Il furto di bestiame è sanzionato con un'ammenda di 20.000 monete, l’arresto e la restituzione dell’animale ai legittimi proprietari. 16.4) Il furto di imbarcazioni è sanzionato con una ammenda pari al valore dell’imbarcazione: 25.000 per goletta, 32.000 per nave media, 37.000 per nave grande, 42.000 per fregata, 100.000 per galeone, l’arresto e la restituzione dalla nave al legittimo proprietario.
17) La vendita presso banchi commerciali di materiale rubato è sanzionata con un'ammenda di 10.000 monete d’oro, la confisca del bene da parte del Regno e la sospensione temporanea della licenza commerciale.
17.1) In caso di reiterazione del reato si provvederà alla sospensione definitiva della licenza commerciale ed al sequestro di tutti i beni.
17.2) Gli stranieri in possesso di banchi commerciali che si macchiassero del reato di ricettazione verranno anche segnalati alle autorità del Regno d’appartenenza.
17.3) Gli oggetti confiscati, in seguito ad accertamento, saranno restituiti ai rispettivi proprietari solo se reclamati ufficialmente dagli stessi.
18) L’aggressione è sanzionata dai Martelli Dorati e soggetta al giudizio del del Generale a seconda della gravità del caso.
18.1) In caso sia rivolta verso forestieri è sanzionata con un'ammenda minima di 15.000 monete d’oro e l’arresto.
18.2) In caso sia rivolta verso cittadini è sanzionata con un'ammenda minima di 20.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
18.3) In caso sia rivolta verso esponenti della Nobiltà è sanzionata con un'ammenda minima di 30.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
18.4) In caso sia rivolta verso la Corona o i suoi rappresentanti è sanzionata con un'ammenda minima di 50.000 monete d’oro, l’accusa di tradimento e il bando dal Regno.
18.5) In caso sia rivolta ai Martelli Dorati durante lo svolgimento delle proprie funzioni è considerata atto ostile e punita con l’uso della forza.
18.6) Se l’aggressione si verifica per motivi religiosi sarà inoltre valutata anche dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
19) Recare offesa alla Corona e ai suoi rappresentanti è sanzionato con un’ammenda di 30.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
19.1) Recare minacce alla Corona e ai suoi rappresentanti è sanzionato con un’ammenda di 50.000 monete d’oro, l’arresto e per i forestieri l’allontanamento dai territori del Regno.
19.2) Messaggi cospiratori o che rechino offese e minacce nell’anonimato saranno immediatamente rimossi dall’autorità militare.
20) L’appropriazione indebita di risorse o beni di proprietà del Regno è sanzionata con l’arresto, la restituzione dei beni o un’ammenda pari al loro valore e il successivo allontanamento dai territori del Regno. 20.1) Se il reato è commesso da un cittadino del Regno è previsto il decadimento dei suoi diritti di cittadinanza.
21) L’omicidio è considerato reato di grave entità per cui è prevista l’immediata carcerazione e il successivo bando dal Regno.
21.1) L’omicidio causato da parte di un forestiero è ulteriormente sanzionato con un’ammenda di 50.000 monete d’oro.
21.2) L’omicidio causato da parte di un cittadino è sanzionato solo in caso non sia legittima difesa e verrà valutato dal Consiglio Reale.
21.3) L’omicidio rituale è sanzionato dalla Sacra Chiesa d’Occidente come atto di eresia.
22) Il Tradimento è sanzionato dall’autorità militare con il bando immediato dai territori del Regno e la morte per decapitazione.
22.1) La cospirazione contro il Regno e le sue istituzioni è sanzionata dall’autorità militare con il bando immediato dai territori del Regno e la morte per decapitazione.
22.2) L’incitamento alla rivolta è sanzionato dall’autorità militare con il bando immediato dai territori del Regno e la morte per decapitazione.
22.3) Proclamarsi possessori di qualsiasi territorio all’interno dei confini delle Westlands è sanzionato dall’autorità militare con il bando immediato dai territori del Regno e la morte per decapitazione.
22.4) Lo spionaggio nei confronti del Regno è sanzionato dall’autorità militare con il bando immediato dai territori del Regno non superiore a 6 mesi e la privazione di ogni bene materiale e diritto all’interno del Regno, qualsiasi grado o carica si possieda.
22.5) Rivelare informazioni di qualunque genere su indagini in corso, tattiche o strategie militari, ricerche, studi arcani e teologici o attività svolte all’interno del Regno senza l’autorizzazione delle autorità è sanzionato con il bando immediato dai territori del Regno.
23) La Blasfemia è sanzionata dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
23.1) Si definisce Blasfemia qualsiasi offesa verso i Sette Dèi ovvero atti o parole che hanno come scopo, o come conseguenza, arrecare un’offesa a coloro che la dottrina ufficiale venera come Sette Dèi. I casi specifici sono documentati nello statuto della Santa Inquisizione.
23.2) L’offesa lieve è sanzionata con un'ammenda di 10.000 monete d’oro da versare alla Sacra Chiesa d’Occidente ed il servizio presso la stessa fino ad estinguimento pena.
23.3) L’offesa grave è sanzionata con una ammenda di 20.000 monete d’oro da versare alla Sacra Chiesa d’Occidente ed un bando temporaneo dal regno non superiore a 2 mesi.
23.4) Evocare e manipolare creature in uno stato di non-morte ovvero evocare o assoggettare creature demoniache sono da considerarsi atti blasfemi con la possibilità di aprire un fascicolo per accertare la possibile Eresia. 24) L’eresia è sanzionata dalla Sacra Chiesa d’Occidente con la morte per lapidazione, decapitazione o rogo ed il bando permanente dal Regno.
24.1) Si definisce eretica una corrente religiosa del Pantheon Umano che promulga con parole, atti diretti o indiretti qualsiasi tipo di deviazione o distorsione dell’ufficiale dottrina.
24.2) La Sacra Chiesa d’Occidente ha la facoltà di commutare le pene in un percorso di redenzione qualora ravvisasse nell’imputato un sincero pentimento verso atti eretici acclarati.
25) Cittadini e alleati potranno liberamente ormeggiare le proprie imbarcazioni presso le coste della Capitale e l’Isola dei Pescatori, previa registrazione dell’imbarcazione. Ai forestieri è sempre vietato l’attracco presso l’Isola di Hammerheim e l’Isola dei Pescatori ad eccezione di quelli iscritti dalla Tesoreria nel Registro Smeraldo, ai quali è concesso il libero ormeggio presso l'Isola dei Pescatori.
25.1) La registrazione deve essere effettuata tramite missiva da deporre nell’apposita cassetta fuori dalla Capitaneria di Porto o direttamente agli intendenti portuali, che trascriveranno i nomi delle imbarcazioni e del proprietario nei registri ufficiali.
25.2) Gli affittuari di abitazioni del Regno, oltre che nelle zone di attracco libero, possono ormeggiare presso l’Isola dei Pescatori.
25.3) L’attracco presso le coste della capitale fuori dalle mura è consentito nel numero massimo di 1 imbarcazione a persona.
25.4) E’ fatto assoluto divieto l’ormeggio presso il molo della caserma, riservato ai Martelli Dorati.
25.5) E’ fatto assoluto divieto l’ormeggio presso il molo della Capitaneria di Porto e della banchina est poco distante, riservate alle imbarcazioni del Regno.
25.6) Ogni violazione del presente regolamento verrà dapprima segnalata con un avviso apposto nella bacheca della piazza di Hammerheim. Scaduti 7 giorni da tale avviso si procederà al sequestro del natante e del suo contenuto.
26) Bandi: l’allontanamento dai territori delle Westlands, per cittadini e stranieri è sottoposto alla seguente graduatoria, a seconda dei casi indicati: – Per l’accusa di Ingiurie: non superiori a mesi 1; – Per l’accusa di Crimini Vari: non superiori a mesi 2; – Per l’accusa di Blasfemia Grave: non superiori a mesi 2; – Per l’accusa di Aggressione: non superiori a mesi 3; – Per l’accusa di Omicidio: non superiore a mesi 6; – Per l’accusa di Tradimento: non sono previsti limiti; – Per l’accusa di Eresia: non sono previsti limiti; In caso di reiterazione o di violazioni multiple dei suddetti reati, non è previsto alcun limite di pena.
Art. 1 – Valori Fondamentali
L’Impero Amoniano si fonda sulle Otto Virtù caratterizzanti la sua storia: Disciplina, Onore, Fedeltà, Onestà, Lealtà, Valore, Coraggio e Giustizia.
Art. 2 – Titolarità del Potere
L’Imperatore è la massima autorità civile e militare della Guerriera. Egli viene coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, principalmente dai Consoli e dal Senato per le rispettive competenze.
Art. 3 – La Lex e il principio di analogia
L’insieme dei documenti legislativi di Amon è definito Lex, e consta di due parti fondanti e distinte:la Lex Prima Imperialis; la Lex Poenalis.
A questi due elementi si aggiunge la Lex Militaris, che pur non avendo la medesima forza è parte integrante del corpo legislativo amoniano.
Amon non ammette l’ignoranza della Lex come scusante di una trasgressione, né l’ignoranza di circostanze.
Qualora una fattispecie non fosse riconducibile ad una disposizione espressa della Lex, il caso verrà risolto da un Senatore, o in sua assenza da un qualsiasi Pubblico Ufficiale, anche in materia penale, facendo ricorso all’analogia con altre disposizioni della Lex o con i principi generali che la ispirano.
Art. 4 – Limiti territoriali della sovranità
Il territorio di giurisdizione imperiale è delimitato dai seguenti confini naturali:la catena montuosa dell’Orquirian, a nord ed est;
la costa marina a sud;
il fiume Anduvian sulle cui riva, a Ovest,sorge Seliand;
Fortezza del Sacro Verbo e territori connessi;
Appartengono inoltre ad Amon:
l’isola battezzata “Hoodimper”, sita di fronte alla costa continentale di Amon;
l’arcipelago battezzato “Magister”, a Sud delle coste della giungla nelle terre selvagge.
Colonie Imperiali su Ankor Drek;
La sovranità dell’Impero Amoniano si estende al di là della terraferma fino a comprendere anche le Acque Territoriali. Si definiscono Acque Territoriali l’insieme delle acque costiere, delle acque interne e delle acque arcipelagiche. Di conseguenza rientrano nelle acque territoriali tutte le acque comprese tra Cheshire, l’isola Hoodimper e l’Orquirian a est, fino alla latitudine Sud di 47 gradi, e tutte le acque comprese tra le isole dell’arcipelago Magister oltre al contorno “a vista della costa” dello stesso.
Capitale dell’Impero, sede del Senato e del comando militare è la città di Amon. Il territorio dell’Impero è suddiviso nella coorte di Amon, Eracles, Seliand e quella Esterna.
Chiunque si trovi entro i confini imperiali sopra descritti, è soggetto alla Lex, che sia cittadino o forestiero.
Art. 5 – Il Mantello
Inequivocabile segno distintivo di appartenenza all’Impero è il mantello rosso, consegnato a ogni nuovo cittadino.
Tutti i cittadini hanno obbligo di indossare il mantello quando si trovano entro il territorio dell’Impero.
In stato di guerra dichiarata, i civili mantengono l’obbligo di indossare il mantello solo all’interno delle città, ma sono liberi di celare la loro appartenenza alla città allorquando ne escano, allo scopo di tutelare la propria incolumità.
Art. 6 – Supra Vires
Il saluto tradizionale dell’Impero è “Supra Vires”. Il senso di queste parole è variato col tempo: inizialmente significava “Al di sopra delle tue forze il tuo onore ti sostenga!”, oggi per gli amoniani è “Andare sempre al di sopra delle proprie forze!” e anche “Non fermarsi mai”. Il saluto è il giusto rappresentante dello Spirito Amoniano, un’esortazione a dare sempre il meglio di sé che si rinnova ad ogni incontro.
Art. 7 – Vale Gloria Imperis
Il commiato nell’Impero si celebra pronunciando “Vale Gloria Imperis”, a cui si risponde anche con “Semper Vale” Il significato storico e tradizionale di queste parole è “Che sia Gloria all’Impero” o “Vada Gloria all’Impero” e per il secondo “Sia così sempre”.
Art. 8 – Usque ad Finem Urbi Fidelis
Sono le parole che la tradizione dell’Impero Amoniano assume come grido di battaglia e di unione nello spirito della guerra. Il senso di questa frase è “Fino alla fine fedeli alla città!” ed è il forte calco dello Spirito e dei Valori dei Milites amoniani.
Art. 9 – L’ Imperatore
Capo assoluto della città è l’Imperatore.
L’ Imperatore, oltre a possedere tutti i poteri dei Senatori, è insignito anche del potere esecutivo e di un potere legislativo limitato, è infatti l’unico ad avere facoltà di:emanare sentenze di bando;
In casi di eccezionale necessità, promulgare leggi senza la procedura Senatoriale tramite lo strumento della CCI;
invalidare con il veto qualsiasi disposizione emanata da un’altra carica cittadina.
Nel momento in cui un Imperatore abdichi, egli deciderà il suo successore. A tale decisione può opporsi il Senato con diritto di veto, ma solo se a voto unanime. In caso di morte prematura dell’Imperatore, o suo allontanamento permanente, il Senato si riunisce per l’elezione di un nuovo candidato alla guida dell’Impero.
Art. 9bis – I Consoli
A presiedere il Senato sono due Consoli, secondi gerarchicamente soltanto all’Imperatore e rispettivamente adibiti al comando della Legione e a provvedere alle necessità della vita civile dell’Impero.
I Consoli sono delegati dall’Imperatore all’esercizio del potere esecutivo e di un potere legislativo limitato in sua vece. Hanno infatti la facoltà di:rappresentare l’Impero di fronte ai forestieri e all’estero;
concedere ogni genere di permesso;
imporre ordinanze e sanzionare i criminali;
proporre sentenze di bando all’Imperatore;
invalidare con il veto qualsiasi disposizione emanata da un’altra carica militare o civile a loro inferiore;
coordinare le azioni finalizzate a garantire la pubblica sicurezza in tutti i territori dell’Impero;
con la mansione di Prefetto del Pretorio, condurre in battaglia la Legione.
Nel momento in cui un Console lascia l’incarico, al fine di assicurare continuità di governo, ha facoltà di decidere il suo successore con l’approvazione dell’Imperatore. In assenza di una scelta, tale decisione è demandata prima al Tribunus Militum ancora in carica e successivamente al Senato. Contro la scelta del successore può opporsi il Senato con diritto di veto, ma solo se a voto unanime.
Art. 10 – Il Senato
Organo legislativo supremo dell’Impero è il Senato.
Sono di diritto Senatori le più alte cariche della città: l’Imperatore, i Consoli, il Sommo Templare, l’Alto Arcanista, il Tribunus Militum e il Tribunus Plebis. Le suddette cariche vengono genericamente riconosciute con la qualifica di Senatori Ordinari.
Il Senato delibera in qualsiasi materia venga sottoposta alla sua attenzione dall’Imperatore.
Le decisioni del Senato vengono emanate come editti che hanno forza di legge al pari della Lex, le delibere a titolo permanente, vengono regolarmente accorpate alla Lex alla successiva redazione.
Il Senato si riunisce a porte chiuse e ogni qual volta sia necessario in udienze pubbliche. In casi eccezionali, i non Senatori (sia cittadini di Amon sia forestieri) possono essere invitati ad assistere alle riunioni a porte chiuse, un ospite a una riunione del Senato ha diritto di parola solo dopo averne ricevuto l’autorizzazione dal Senatore che la presiede.
Su proposta dell’Imperatore e con voto a maggioranza del Senato, è possibile conferire il titolo di Senatore a un Civis che si sia distinto nello svolgimento dei suoi incarichi per fedeltà e dedizione e il cui giudizio sia utile all’Impero. Tale Senatore prende il titolo di Senatore Ordinato e acquisisce le stesse prerogative di un senatore Ordinario.
Per volontà dell’Imperatore o delibera del consesso dei Senatori, è possibile conferire il titolo di Senatore Onorario ad una persona che abbia ricoperto in precedenza il ruolo di Senatore allorquando si ritenga il suo consiglio degno di considerazione per il bene dell’Impero. Tale onore può essere concesso soltanto a chi abbia abbandonato la propria carica per ragioni onorevoli e valide.
Un senatore Ordinario perde la propria qualifica allorquando egli perda o rinunci alla propria carica, e non venga insignito del titolo onorario. Un senatore Ordinato o Onorario perde la propria qualifica in caso di morte, rinuncia volontaria alla stessa, per delibera dell’Imperatore o dopo decisione dei Senatori Ordinari.
E’ diritto di ogni Senatore che indossi la stola, e quindi nello svolgimento delle sue funzioni, essere esonerato dagli obblighi imposti dal protocollo Militare.
Il Senato può emanare, dopo voto unanime, una sentenza di veto nei confronti di una qualsiasi decisione presa dal Console.
Sono facoltà di qualsiasi Senatore Ordinario e di nessun altro:Partecipare con diritto di voto alle riunioni pubbliche o a porte chiuse del Senato;
Arbitrare dispute e dispensare Giustizia;
Concedere permessi di sfruttamento delle risorse cittadine fino a 3 mesi.
Art. 11 – La Legione Amoniana
La Legione Amoniana è un Ordine Imperiale e l’unico legittimo corpo militare dell’Impero. Come al tempo della sua storica istituzione, i suoi componenti vengono chiamati Leoni Imperiali per onorare il Leone Rampante, simbolo di Amon fin dalla sua fondazione, gli appartenenti alla Legione vengono definiti milites. La Legione è il corpo armato che riunisce in sé tutti i civis che scelgono di prestare servizio all’Impero con le armi e tutti i talenti utili alla difesa della città e alla guerra. Non v’è disparità tra i sessi, uomini e donne godono degli stessi diritti e doveri, così come qualsiasi combattente, sia esso abile nell’uso di armi pesanti, sia nell’uso di poteri arcani o tattiche di ingaggio a distanza.
Art. 12 – Prefetto del Pretorio
Il Prefetto del Pretorio è il condottiero delle forze armate imperiali, secondo in comando all’Imperatore.
La Prefettura può essere attribuita soltanto a un Console che abbia in precedenza servito con onore come membro della Legione.
Oltre ad avere il comando assoluto delle forze militari in battaglia, costituisce il massimo grado gerarchico, dopo l’Imperatore, nel coordinamento delle azioni di pubblica sicurezza in tutti i territori dell’Impero.
Art. 13 – Il Tribunus Militum
Il Tribunus Militum, Senatore Ordinario, è il comandante della Legione, costituisce il portavoce della Legione nei riguardi del Prefetto del Pretorio e dell’Imperatore.
Il Tribunus Militum autorizza chi ne faccia richiesta ad entrare in Legione, osservando un periodo di prova col nome di Velite, e ne decide la promozione al grado di Legionario, dopo essersi consultato e aver ottenuto l’approvazione del Prefetto del Pretorio.
In assenza del Prefetto, il Tribunus Militum è colui che coordina tutte le operazioni militari e di ordine pubblico.
Art. 14 – Il Tribunus Plebis
Il Tribunus Plebis, Senatore Ordinario, è l’amministratore e il responsabile nel campo civile ed economico della città, alle dirette dipendenze del Console con mansioni amministrative.
Il Tribunus Plebis è anche il principale referente per l’organizzazione di qualsiasi attività civile della città, e di quelle tese allo sviluppo e al benessere dei Civis e dei Plebeus. Tale attività di sviluppo è un preciso dovere del Tribunus Plebis, il cui operato è valutato anche in base alla crescita culturale della città.
Il Tribunus Plebis ha facoltà di comando e di coordinamento sui Plebeus e sui Tutori Civili per quanto concerne l’andamento dell’Aspirantato, delle lezioni, delle prove e degli esami.
Il Tribunus Plebis potrà indagare e chiedere spiegazioni ai Civis, qualora un Plebeus dovesse lamentare un qualche tipo di abuso e/o ritorsione.
Art. 14bis – Assistenti
Ogni Carica di cui agli articoli precedenti ha facoltà di nominare un assistente, conferendogli nell’arco di nomina, il titolo adeguato alla sua posizione.
Il Tribunus Plebis, in particolare, può nominare fino a tre assistenti assegnandogli la carica di Magistrato.
L’assistente agirà sotto la responsabilità di chi lo ha nominato, e con i poteri da lui conferitigli, ma non gli sarà possibile nominare a sua volta un assistente.
Art. 15 – Il Legato Imperiale
Il Legato Imperiale è un incarico che viene affidato ad un civis o ad un milites dall’Imperatore o dai Consoli, anche occasionalmente, e rende rappresentante dell’Impero nelle relazioni internazionali finché l’incarico ha valenza, senza nessun cambiamento di stato civile o militare dell’incaricato.
Il Legato mantiene i rapporti con le altre nazioni, riceve i loro ambasciatori e compie i viaggi diplomatici, è autorizzato a concedere permessi di accesso alle terre dell’Impero. In assenza dell’Imperatore e dei Senatori, il Legato va considerato rappresentante ufficiale e portavoce dell’Impero in ogni questione inerente esclusivamente alla politica estera.
Il legato imperiale, essendo portavoce di Amon dovrà mantenere una condotta integerrima ponendosi come rappresentante perfetto dei valori Amoniani presso tutti i popoli.
Il Legato Imperiale gode dell’Immunità Diplomatica durante l’adempimento delle sue mansioni. Inoltre qualsiasi attacco rivolto al Legato Imperiale in missione diplomatica, verrà considerato da Amon come un crimine contro l’Impero e come tale condurrà alla condanna a morte dell’aggressore anche in contumacia. Salvo fondate discriminanti, l’attentatore verrà punito con la pena del bando.
Art. 16 – Nozione di Pubblico Ufficiale
Si considerano Pubblici Ufficiali: i Legionari, i Centurioni, il Tribunus Militum e tutti i Senatori Ordinari nel pieno delle loro funzioni. Dalla carica di Pubblico Ufficiale discendono gli oneri, gli onori e le prerogative previste dalla Lex e da tutte le fonti riconosciute dalla legislazione amoniana.
Dovere di ogni Pubblico Ufficiale è vegliare sull’applicazione e il rispetto della Lex, sull’ordine pubblico all’interno dei confini imperiali e partecipare senzaindugio alla difesa dell’Impero in caso di aggressione.
Art. 17 – I Legionari
I Legionari sono la forza militare principale di Amon., hanno il dovere di partecipare alle azioni militari e di far rispettare la legge entro la città e nei territori imperiali.
Il Legionario, in quanto funzionario cittadino e Pubblico Ufficiale, deve essere di esempio nel comportamento e nella disciplina, in tutto e per tutto e dunque obbedisce agli ordini dei suoi superiori senza discutere e con la massima celerità consentita dalla situazione.
Nessuna giustificazione è ammessa come scusante di una insubordinazione, e tra queste nemmeno il pericolo di vita. Un Legionario deve alla sua Patria fino all’ultima goccia di sangue.
Art. 17bis – I Centurioni
In seguito a provato valore in battaglia oltre che eccellenza nell’ambito della totalità delle virtù richieste al comune Legionario, i migliori elementi, individuati mediante prove individuali, vengono insigniti con il grado di Centurione, grande espressione ed esempio dell’essere amoniani.
Il titolo Centurione costituisce grado superiore a quello di Legionario, egli è assegnato preferenzialmente al comando e quindi alla difesa ed alla sicurezza delle Coorti ed alle azioni in cui si richiede massima disciplina ed efficienza.
Nello svolgimento di tale attività al Centurione viene assegnato una falange amoniana che risponderà prioritariamente al Centurione durante la difesa della Coorte.
Art. 18 – I Veliti
I Veliti appartengono al grado più basso della gerarchia militare
Essi non sono membri effettivi della Legione, ma hanno limitate funzioni di controllo dell’ordine pubblico, e hanno il compito di servire Amon provando il loro valore pena la fine del periodo di aspirantato militare.
Art. 19 – L’ Ordine dei Templari d’Oriente
L’Ordine dei Templari d’Oriente è un Ordine Imperiale spirituale e inquisitorio, con la funzione di amministrare il culto dei Sette, inculcare i loro insegnamenti, combattere i loro nemici, garantire la rettitudine dell’Impero, imporre alla Legione di incarnare le 8 Virtù e difendere i luoghi sacri.
È costituito da prodi e sacerdoti consacrati al servizio dei Sette ed è guidato dal Sommo Templare, la massima autorità religiosa di tutto l’Impero.
Il Sommo Templare è un Senatore Ordinario, con il privilegio di pretendere udienza anche dall’Imperatore e dai Consoli a proposito di qualunque questione terrena o spirituale ritenga opportuno discutere.
L’Ordine dei Templari d’Oriente è dotato di un proprio statuto, le cui norme sono concordate tra l’Imperatore e il Sommo Templare.
In base al loro grado interno all’Ordine e alla loro mansioni specifiche, i Templari hanno la facoltà di intervenire nella vita dell’Impero come esperti di questioni religiose, educatori etici, difensori dell’ordine sociale e persecutori di miscredenti, blasfemi, eretici, apostati e pagani.
Il Sommo Templare, con il consenso dell’Imperatore, ha la facoltà di imporre penitenze o esecuzioni a chiunque ritenga meritevole di scontare i propri peccati nella modalità da lui decisa.
Art. 20 – L’Alta Torre della Magia
L’Alta Torre della Magia è un Ordine Imperiale che mira alla diffusione delle teorie sul flux, all’addestramento e alla difesa da esso, e allo sviluppo di strategie belliche e militari.
È costituita da studiosi e combattenti istruiti secondo le teorie e le conoscenze elitarie dell’istituzione stessa ed è guidata dall’Alto Arcanista, coadiuvato dal Primo Arcanista.
L’Alto Arcanista è un Senatore Ordinario.
L’Alta Torre è dotata di un proprio statuto, le cui norme vengono vagliate insindacabilmente dal Senato.
L’Alta Torre può disciplinare l’utilizzo del Flux nell’Impero secondo regolamenti straordinari vagliati e approvati all’occorrenza dal Senato.
Art. 21 – Civis
Il Civis è un Amoniano che ha dimostrato di essere degno di vestire il manto cremisi e ha prestato il giuramento di fedeltà all’Impero davanti all’Imperatore.
Un Civis è tenuto al rispetto della Lex e, oltre ai diritti garantiti ai Plebei, ottiene quello di aderire agli Ordini Imperiali.
L’abbandono del manto cremisi senza giustificato motivo viene punito con l’attribuzione della Fellonia al Civis che ne è colpevole.
Art. 22 – Plebeus
Il Plebeus è un nativo dell’Impero o un forestiero che ha fatto richiesta di vestire il manto cremisi ma non si è ancora dimostrato degno di acquisire la Cittadinanza.
I Plebei sono tenuti a seguire un percorso di formazione a tempo determinato, al fine di integrarsi nel tessuto sociale di Amon e infine ottenere ufficialmente la condizione di Civis.
Hanno il dovere di rispettare la Lex e diritto a:Acquistare la proprietà di una residenza nell’Impero;
Sfruttare gratuitamente le risorse all’interno del territorio imperiale;
Attraccare gratuitamente presso le coste dell’Impero.
Art. 21 – Limitazioni alla Cittadinanza
L’Impero riconosce il diritto di vestire il manto cremisi e ambire alla Cittadinanza esclusivamente agli Umani e ai Mezzelfi.
Art. 22 – I Mezz’elfi
Ai Mezz’elfi sono precluse le cariche di Prefetto del Pretorio, Tribunus Militum, assistente del Tribunus Militum e Centurione.
Art. 23 – Condizioni per la concessione della cittadinanza onoraria
La cittadinanza onoraria viene conferita dal Senato, su proposta di un Senatore o dell’Imperatore, a coloro che hanno meriti speciali per l’Impero. La cittadinanza onoraria non prevede la consegna del mantello né di alcun simbolo cittadino né la possibilità di carriera militare o civile. Prevede invece la possibilità di sfruttare le risorse gratuitamente e richiedere una abitazione.
Tale cittadinanza va onorata con un comportamento conforme a quello preteso da un Amoniano, diversamente essa verrà revocata.
Art. 24 – Libertà di culto e limiti
La religione ufficiale dell’Impero è il culto dei Sette e la capitale riconosce in Crom la sua massima fonte di ispirazione.
Sono prerogative dei Templari d’Oriente interpretare la volontà dei Sette, diffondere i loro insegnamenti, provvedere alle necessità dei loro fedeli e combattere i loro avversari.
All’interno dei confini imperiali sono vietate tutte le attività religiose che prevedano azioni identificate dalla Lex come crimini.
Partecipare a culti necromantici o demoniaci, o dedicarsi a rituali sacrileghi è severamente vietato. I trasgressori verranno considerati potenziali eretici e consegnati ai Templari d’Oriente per essere giudicati e puniti in base alle loro colpe.
In assenza di specifici accordi, l’Impero riconosce ai forestieri la libertà di culto in sede privata ma non ammette in pubblico da parte loro lo svolgimento di riti o il proselitismo. Non vieta l’ingresso nei confini imperiali agli esponenti del clero di altre religioni ma non riconosce loro nessun privilegio.
Art. 25 – Incompatibilità funzionali
Un Civis di Amon che appartenga attivamente ad una Organizzazione non cittadina, e che ivi ricopra una posizione gerarchica di rilievo, non potrà far parte della Legione, né potrà acquisire alcuna carica di Pubblico Ufficiale o Senatore, a meno di rinunciare alla propria posizione nella Organizzazione esterna.
Nel caso in cui detta Organizzazione sia riconosciuta da Amon come criminale, ai suoi membri, anche quando non avessero effettivamente recato danno alla città, non sarà consentito ottenere la cittadinanza Amoniana.
Un Civis appartenente ad una Organizzazione criminale, che abbia celato la propria appartenenza ad essa per ottenere la cittadinanza, non appena smascherato perderà automaticamente la cittadinanza, sarà condannato a morte e bandito per sempre dai territori dell’Impero.
Art. 26 – Norme generali e utilizzo delle Risorse naturali
La Legislazione Edile e Commerciale si intende integrata dai regolamenti nelle rispettive materie emanati dal Tribunus Plebis e resi pubblici tramite affissioni nelle bacheche e presso i mercati dell’Impero.
Le risorse naturali dell’Impero sono a usufrutto prioritario e gratuito dei Plebei e Civis salvo diverse espresse disposizioni.
I forestieri che intendessero scavare minerali, raccogliere legna, cacciare, pescare o cercare erba selvatica nei territori imperiali dovranno chiederne apposito permesso. Tale permesso viene concesso dai Pubblici Ufficiali o in alternativa in vendita presso i banchi esattoriali Imperiali siti nella zona del mercato.
Il prezzo giornaliero per un permesso è di 300 monete al giorno che può variare in base al comma 6
Tra le risorse sono altresì inclusi eventuali tesori nascosti in terra Amoniana. Su di essi la Città non impone alcuna tassazione ma pone tuttavia l’obbligo ai cercatori di tesori di richiedere il permesso prima di riportare alla luce un reperto, al puro fine di garantire la sicurezza della popolazione.
Tutte le quote monetarie indicate nel comma 4 possono essere modificate per delibera dell’Imperatore o del Senato, con effetto immediato. In tal caso, verrà fatta comunicazione scritta nelle bacheche imperiali.
Art. 27 – Norme marittime e sull’attracco.
Il Porto di Amon e le banchine di Forte Agravain, sono riservate esclusivamente all’attracco delle navi della flotta Imperiale.
Le imbarcazioni di proprietà dei Civis, possono attraccare gratuitamente presso tutte le coste dell’Impero previa tempestiva dichiarazione dell’imbarcazione all’autorità Portuale.
I forestieri che intendessero attraccare presso le coste amoniane dovranno pagare all’Autorità Portuale, o in sua assenza ad un Legionario, il permesso, al costo di 300 monete al giorno.
Art. 28 – Alloggi e Recinti
Amon è proprietaria di tutte le abitazioni cittadine, sia quelle in cui sorgono esercizi pubblici, sia quelle adibite ad alloggio privato.
L’alloggio privato è prioritariamente riservato ai cittadini, i quali possono richiedere al Senato una casa in locazione vitalizia, che può venire concessa dal Tribunus Plebis, e che può in qualunque momento essere espropriata per giuste motivazioni. Tra i giusti motivi di esproprio a favore dell’Impero, vi è la mancata custodia dei suoi beni o la custodia incurante del buono stato degli immobili concessi in locazione vitalizia o mensile.
A seconda della dimensione delle abitazioni, il prezzo per la locazione è:case piccole: 190.000 monete;
case medie: 290.000 monete;
case grandi: 390.000 monete.
Un’abitazione può venir concessa ai forestieri solo nei pressi di Eracles o Seliand, previa accettazione del regolamento edile, dietro la corresponsione di un canone trimestrale di 45.000 monete, in alcuni casi il Senato può deliberare, a maggioranza, un’eccezione a tale norma.
La casa non potrà essere sub-affittata né rivenduta. Quando il proprietario deciderà di andarsene la casa tornerà libera da vincoli nella proprietà di Amon.
Una costruzione può esser venduta solo previa approvazione del Tribunus Plebis.
L’affitto dei recinti ha un costo di monete 28.000 trimestrali.
Nei casi di mancato pagamento verrà applicata una multa a discrezione del Tribunus Plebis o nei casi più gravi si provvederà al sequestro.
I forestieri che intendono accamparsi con la propria tenda sul suolo Amoniano, devono far richiesta di un permesso al Tribunus Plebis, o ad un Legionario, pagando una somma di 4000 monete mensili o 2000 per ogni settimana. Se trovati privi di tale permesso verrà sequestrato l’accampamento con tutti i beni ed emessa una multa di 5000 monete da pagare entro 5 giorni altrimenti, si procederà con la confisca dei beni.
Le Locande site sul territorio Imperiale, sono di esclusiva proprietà amoniana. L’Impero ne ha la totale disponibilità ed i loro servizi vengono offerti ai Civis ed ai forestieri secondo gli accordi presi tra il Tribunus Plebis ed il gestore o locandiere.
Art. 29 – Licenze commerciali e agricole
Il Tribunus Plebis o chi e da lui incaricato, o il Console o in assenza di questi i Senatori, possono concedere licenze di commercio per banchi al mercato, sia ai cittadini che agli stranieri.
Il mercante dovrà vestire in maniera consona, le merci dovranno essere disposte sul banco ordinatamente, divise per categoria ed organizzate in contenitori, con un oggetto rappresentativo di ogni categoria di beni venduta e la descrizione della stessa marchiata in bella vista.
L’affitto dei campi coltivabili privati ha un costo di monete 28.000 trimestrali per i forestieri, 14.000 per i Plebis e i Civis.
La coltivazione nei campi pubblici a disposizione degli Amoniani si intende gratuita per i soli Civis mentre è tassativamente vietata per i forestieri.
E’ tassativamente vietato coltivare sul territorio imperiale. al di fuori dei campi adibiti all’agricoltura, senza un’espressa autorizzazione del Tribunus Plebis, che indicherà anche la zona prescelta per tale coltivazione.
Art. 30 – Valutazione ufficiale delle materie prime
Allo scopo di effettuare qualsiasi pagamento all’amministrazione, sia esso una multa oppure una quota per permessi o affitto o altre similari pendenze verso la città, si consente la possibilità di pagare in materie prime di comune utilità che verranno valutate secondo il prezzo di mercato del momento
Art. 31 – Definizione della Charta
La Charta Costituzionale Imperiale (CCI) costituisce il documento con cui l’Imperatore esercita il suo potere legislativo ed esecutivo e che racchiude le norme che si integrano o, in caso di contrasto, si sovrappongono alle previsioni della Lex. Tali provvedimenti sono adottati tramite Decreto, Editto, Mandato e in rari casi sotto forma di Epistola.
Può essere aggiornata in qualsiasi momento con dichiarazione pubblica sulle bacheche imperiali e senza necessità di approvazione Senatoriale.
Il Senato, costituito dall’Imperatore in carica, ha l’obbligo di far rispettare la CCI all’interno dell’Impero e può chiederne discussione all’interno delle assemblee senatoriali.
La CCI ha valore solo durante il mandato dell’Imperatore che la emette, alla sua morte, successione, deposizione, il successore decide se abolire, integrare, modificare o riscrivere la Charta precedente.
Art. 32 – Decreti, Editti, Epistole, Mandati
I Decreti sono provvedimenti di tipo giuridico, amministrativo, civile, militare, emanati dall’Imperatore, facenti parte della CCI.
Gli Editti sono leggi vere e proprie con decorrenza immediata alla loro pubblicazione. Possono riguardare anche la modifica o la sospensione di un articolo della Lex e sono il corpo principale della CCI.
I Mandati sono compiti, mansioni o incarichi di cui l’Imperatore investe un appartenente all’impero, o ad un suo gruppo, con decorrenza immediata ed obbligo di assolverlo. I Mandati hanno una scadenza definita nell’atto stesso, qualora fosse mancante è da considerare scadenza la cessione della Charta che lo contiene.
Le Epistole sono lettere formali che l’Imperatore rivolge pubblicamente agli organi imperiali o a tutti i civis. Lo strumento serve per far pervenire notizie, auguri o notifiche in forma ufficiale e vanno a costituire la CCI come testi da mettere agli atti.
Art. 33 – Pubblicazione e Affissione della CCI
Ogni qualvolta che la Charta viene aggiornata l’Imperatore emetterà notifica pubblica presso le bacheche imperiali e ordinerà il deposito del testo originale affinchè sia visibile a tutti nell’archivio preposto nella stanza della Charta al Castello di Amon, o in altra locazione resa pubblica.
Art. 34 – Sigillo d’inviolabilità
Con questo articolo si dispone, in data 25 Adulain dell’Anno Imperiale 284, per volontà del Senato magister riunito, su benestare dell’Imperatore Valorium Darkbane, la chiusura del procedimento di revisione della Lex.
La Lex viene così chiusa e dichiarata non più modificabile, rimanendo la base alla quale Amon torna dopo ogni mandato imperiale. La Charta redatta come nuovo documento per l’esercizio del potere imperiale, costituisce l’unico mezzo per apportare modifiche o nuovi articoli alla presente Lex.
La Lex potrà essere modificata nuovamente solo per volere dell’Imperatore in carica, con l’approvazione unanime da parte del Senato e tramite la solenne procedura che investe di questo alto compito gli Estensori.
Art. 1 – Principio di legalità
I reati sanzionati dall’Impero sono specificati nella presente Lex Poenalis.
I reati vengono suddivisi in tre categorie: Contravvenzioni, Delitti, Crimini contro l’Impero.
Art. 2 – Obbligatorietà dell’azione penale
Qualsiasi Pubblico Ufficiale ha il potere e il dovere di sanzionare un reo e qualunque violazione della Lex .
Sono Pubblici Ufficiali a questo fine i Legionari, i Centurioni, i Tribuni, i Consoli, l’Imperatore, il Tribunus Plebis e tutti i Senatori.
Art. 3 – Tentativo
Chiunque compia atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato, è punito con la stessa sanzione prevista per il reato che intendeva realizzare.
Art. 4 – Elemento soggettivo nel reato
Gli elementi del reato sono suddivisi esclusivamente in dolo e colpa.
Un reato si intende commesso con dolo quando è presente l’intenzionalità, con colpa quando esso non è dovuto a premeditazione o volontà.
Le sanzioni specificate nella Lex per i vari reati, si intendono specificate per i reati dolosi. Nel caso in cui il reato sia colposo, il reo può essere punito con una sanzione diminuita da un terzo alla metà di quanto espresso nel relativo articolo.
Chi giustifica un reato commesso (sia esso contravvenzione o delitto) con la mancata presa visione della Lex verrà punito a titolo di reato colposo soltanto la prima volta. In tal caso, il Pubblico Ufficiale che irroga la sanzione ammonirà il reo, invitandolo a leggere il presente documento. Se la stessa persona commette un secondo reato della medesima natura, il reato sarà considerato doloso.
Art. 5 – Concorso di persone
Chiunque volontariamente concorra, moralmente o materialmente, con altri alla realizzazione di un reato, risponde del reato commesso col suo contributo, seppure tale contributo non risulti indispensabile alla commissione del reato.
Art. 6 – Obbligo di denuncia
Un Civis o un Plebeus non ha facoltà di imporre sanzioni, egli è tuttavia tenuto a denunciare un reato a cui abbia assistito, presso un Pubblico Ufficiale che possa intervenire. Relativamente ai reati vale per il Velite lo stesso obbligo del Civis, ma qualsiasi abuso di potere e atti non autorizzati, verranno puniti severamente.
Un Plebeus, un Civis o un Velite che siano stati testimoni di un crimine e lo abbiano taciuto, saranno sanzionati a titolo del reato di falsa testimonianza.
Art. 7 – Indagini e sanzioni
Ai fini dell’accertamento del reato e dell’irrogazione della sanzione, i Pubblici Ufficiali hanno il diritto di compiere le seguenti azioni nei confronti di chiunque si trovi entro la giurisdizione cittadina:interrogare
perquisire
multare
arrestare, anche a titolo preventivo per accertamenti
intimare l’ordine di ALT
intimare un ordine di qualsiasi genere finalizzato all’indagine o alla sicurezza dell’Impero
Chi si rifiuti di collaborare assecondando il Pubblico Ufficiale nell’espletamento di una delle suddette funzioni, incorre nel reato di Resistenza e pertanto riceve la sanzione relativa, che eventualmente si aggiunge agli altri capi d’accusa accertati sulla sua persona.
Chi non si fermasse all’ALT di un Pubblico Ufficiale in città, verrà segnalato alle autorità supreme le quali provvederanno all’adeguata punizione.
Chi non si fermasse all’ALT tentando la fuga, sarà inseguito, attaccato ed il suo atto denunciato. Il reo verrà punito per il reato di Resistenza.
Art. 8 – Procedimento straordinario di accertamento
Nel caso di questioni controverse e dietro autorizzazione di un Senatore, potrà essere celebrato un processo, presieduto dal Senatore medesimo, che valuterà le eventuali testimonianze ed emetterà una sentenza.
Il processo è unico e la sentenza definitiva. Non esiste la possibilità di presentare ricorsi.
Art. 9 – Limiti alla potestà punitiva
Quando la sanzione consiste nella detenzione, l’esecutore della stessa deve annotare i dati personali del detenuto, e i limiti temporali della reclusione, nell’ apposito registro all’interno delle prigioni.
Una sentenza di bando potrà essere emessa solo dall’Imperatore, o dal Console.
Un Pubblico Ufficiale che fosse accusato di abuso di potere nell’esplicazione della propria potestà punitiva, potrà essere sospeso immediatamente dall’incarico, qualora risultassero gravi indizi di colpevolezza. Il Prefetto del Pretorio deciderà della sua definitiva destituzione o, al contrario, del suo reintegro effettivo, sulla base delle testimonianze e delle altre prove raccolte.
Art. 10 – Limiti di movimento e d’indagine
Indagini o azioni armate da parte di forestieri entro i confini dell’Impero devono essere espressamente autorizzate dal Senato. Il Sommo Templare, individualmente, ha la facoltà di autorizzare quelle di carattere religioso.
Qualsiasi indagine riguardi i territori imperiali o i cittadini amoniani è di esclusiva ed assoluta giurisdizione dell’Impero.
Chi venga sorpreso a compiere indagini senza autorizzazione dovrà pagare una penale di 5000 monete, sarà espulso immediatamente dall’Impero e non potrà farvi ritorno per tre giorni, o incorrerà nel reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.
Art. 11 – Immunità diplomatica
Il Senato ha facoltà di conferire e revocare l’immunità diplomatica entro i confini imperiali a qualsiasi cittadino o forestiero.
Chiunque goda dell’immunità non potrà essere in alcun modo perseguito legalmente all’interno dell’impero. Le cariche dell’Imperatore e del Legato, e degli ambasciatori stranieri, durante lo svolgimento delle proprie funzioni godono de iure dell’immunità.
Art. 12 – Recidiva e Diffida
Quando la sanzione è costituita da una multa in denaro, essa è aumentata della metà in caso di recidiva.
La recidiva è dichiarata quando il reo abbia commesso in precedenza un reato della stessa indole.
La pena pecuniaria è altresì raddoppiata se il reo ha la qualifica di Pubblico Ufficiale.
A propria discrezione, un reo ha facoltà di pagare la multa irrogatagli in denaro contante, oppure in materie prime comuni. In tal caso, ogni unità di materiale equivarrà ad una quantità di denaro fissata, secondo la valutazione sancita nella sezione Economica della Lex Prima Imperialis. Tali valutazioni ufficiali non sono in alcun modo rapportate con le valutazioni commerciali comuni, e non sono passibili di trattazione.
Qualora il reo non possa o non voglia pagare la pena pecuniaria comminatagli, tale pena è automaticamente convertita in detenzione. È fatta altresì salva la possibilità di punirlo anche a titolo di resistenza, qualora ne ricorrano gli estremi.
La Diffida è un ammonimento, previsto tassativamente dalla Lex, da parte di un pubblico ufficiale che si concreta in un ordine di allontanarsi dalla città o centro abitato in cui ci si trova al momento della diffida per il tempo di un giorno. Qualora questo ordine non venga eseguito si incorre nel reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.
Art. 13 – Dichiarazione di Fellonia
Una persona non cittadina viene dichiarata “Fellone” quando i suoi atti vengono riconosciuti come oltraggiosi nei riguardi dell’Impero di Amon e dei suoi princìpi, seppur non diretti a danneggiarne la sovranità.
Un Amoniano che abbandoni la Legione e/o la città senza fornire ragioni ritenute valide dal Senato e dall’Imperatore, verrà dichiarato Fellone.
Le persone sulle quali venga imposto questo titolo sono a tutti gli effetti dichiaratamente sgradite entro i confini imperiali. Tuttavia, non avendo commesso atti criminali verso l’Impero, non grava su di loro un bando. Essi sono dunque autorizzati a recarsi nei territori imperiali, a usufruire di tutti i servizi normalmente concessi ai forestieri con le eccezioni del comma seguente.
Un Fellone, essendo una persona che ha tradito gli ideali di Amon, non riceve tuttavia da Amon alcuna apertura collaborativa egli non potrà richiedere permessi di sfruttamento per qualsivoglia risorsa, nonché per esercizi commerciali e case. Il Fellone riceverà un trattamento consono al suo stato e non avrà alcun diritto a sporgere ricorso per il disprezzo con cui sarà trattato.
Non è comunque consentito ad alcun Civis o Pubblico Ufficiale esercitare abusi di potere su un Fellone, né passare a vie di fatto o scacciarlo dalla città, fin quando il Fellone sia rispettoso della Lex.
Art. 14 – Detenzione
La detenzione si sconta nelle carceri imperiali. Alla detenzione si accompagna sempre la confisca, a favore dell’Impero, di tutti i beni di valore in possesso del reo, esclusi i beni di assoluta necessità come vesti comuni e cibo.
Art. 15 – Bando
Il bando dall’Impero comporta l’allontanamento di una persona da tutto il territorio imperiale. Viene emesso ai danni di un criminale pericoloso, riconosciuto tale in conseguenza di atti estremamente gravi contro l’Impero.
All’interno delle Coorti e delle città Imperiali (Amon, Eracles, Seliand e Forte Agravain), il bandito verrà arrestato e condannato a morte con esecuzione immediata, i suoi beni verranno confiscati e gli sarà negata l’assistenza dei curatori cittadini. Tale trattamento verrà ripetuto ogni qual volta il reo sia ritrovato nei centri abitati, senza alcun limite.
In tutto il territorio imperiale, ogni Ufficiale ha il dovere di affrontare un bandito e ucciderlo o morire nel tentativo. La fuga senza combattimento, da parte di un Legionario, dinanzi ad un bandito verrà trattata alla stregua del reato di cospirazione.
Qualunque Plebeus o Civis ha la facoltà ma non l’obbligo di attaccare a vista un bandito.
Il bando può essere revocato allorché il criminale bandito si costituisca e riconosca i propri crimini, accettando di scontare una pena adeguata alla ragione del bando.
Art. 16 – Procedura di ricorso ufficiale
Un indagato che reputi di avere subìto un trattamento inadeguato e ordini degradanti e inutili, o che ritiene di aver subito una sanzione ingiusta ha facoltà di fare ricorso presso il Senato.
Il ricorso può essere presentato entro sette giorni dalla vicenda per cui viene effettuato.
Il Senato deciderà insindacabilmente sul reclamo provvedendo ad un risarcimento qualora questo sia fondato o diversamente ad un inasprimento della sanzione qualora si convinca della sua pretestuosità.
Art. 17 – Le Contravvenzioni
Le Contravvenzioni comprendono i reati meno gravi che sono puniti con una pena pecuniaria.
Art. 18 – Evasione Fiscale
Chiunque non ottemperi, nonostante il richiamo di un Pubblico Ufficiale, al pagamento di un’ammenda o contravvenzione, è punito con una pena pecuniaria pari al doppio dell’imposta dovuta. Chiunque non ottemperi al pagamento di un’imposta o una tassa, risponderà dell’ammenda prevista dai rispettivi regolamenti edili o commerciali.
Art. 19 – Mancata esibizione del Mantello
Il cittadino che, anche se appartenente ad enti esterni alla città di Amon, fosse trovato a non indossare il Mantello cittadino entro il territorio imperiale, è punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.
Art. 20 – Maschere
Chiunque indossi in città, indumenti o elmi che impediscano il riconoscimento del volto è punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.
Chi si rifiutasse di togliere tale copertura nonostante l’ordine di un Pubblico Ufficiale, risponderà del delitto di oltraggio e sarà soggetto alla relativa sanzione, unitamente a quella di cui al presente articolo.
Art. 21 – Comportamento indecente in luogo pubblico
Chiunque, in città, si comporti in modo tale da suscitare sdegno, è punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.
Art. 22 – Deturpazione
Chiunque deturpi Amon, le strade o gli edifici siti nei possedimenti imperiali sarà punito con un’ammenda di 1000 monete.
Art. 23 – Accensione di fuochi
È vietato accendere più di un fuoco nei boschi ed è obbligatorio controllare che questo non si propaghi. Chi venga sorpreso a lasciar accessi falò è tenuto al pagamento della somma di 1.000 monete. È previsto il cumulo della pena, a discrezione del pubblico ufficiale, in relazione alla molteplicità eventuale delle infrazioni.
Art. 24 – Conduzione di cavalcature ed animali esotici in città
È vietato a chiunque lasciare cavalcature incustodite fuori, o non in immediata prossimità, dai recinti custoditi dagli stallieri.
Qualunque cavalcatura lasciata incustodita nelle piazze, nei crocevia, e lungo le strade cittadine, può essere allontanata o abbattuta a discrezione del Pubblico Ufficiale.
Tutti gli animali esotici, che siano aggressivi in natura, vanno obbligatoriamente affidati agli stallieri, lasciati nei recinti chiusi da cancelli presso gli stessi, o al limite fuori dai centri abitati, lontano dalle strade. Gli animali potenzialmente aggressivi che siano trovati incustoditi, saranno abbattuti sul posto.
Le cavalcature da soma possono essere lasciate nella piazza, al fine e per il tempo necessario alle operazioni di carico e di scarico di merci e sempre sotto la custodia del proprio padrone. Tale sosta per carico e scarico non dovrà durare per più di 3 minuti.
Qualunque violazione a queste prescrizioni sarà sanzionata con un’ammenda di 1000 monete.
Art. 25 – Sfruttamento di frodo di risorse
Un forestiero che venga colto a raccogliere risorse, quali: legname, metalli, cacciagione, pelli, pesce o vegetali senza permesso è punito con il sequestro di tutte le risorse naturali in suo possesso ed una pena pecuniaria pari a 3.000 monete.
Rientrano nella categoria delle risorse anche i tesori sepolti in territori Imperiali, per i quali la Lex prevede che sia dato avviso preventivo alle autorità prima della ricerca. Qualora la ricerca fosse iniziata senza preavviso il cercatore di frodo sarà punito col sequestro di ciò che è stato rinvenuto.
Art. 26 – Coltivazioni abusive
I campi in cui è concesso coltivare son indicati da un cartello ben visibile recante il nome del loro affittuario. Non è consentito seminare su terreni non idonei o affittati ad altri. La pena prevista in questo caso è la raccolta del seminato e la sua consegna alla città, ed il pagamento di un’ammenda di 3.000 monete.
Art. 27 – Uso di droghe e commercio di “articoli” particolari
Sono considerate droghe tutte quelle sostanze che portino ad una percezione della realtà differente da quale questa è normalmente percepita.
L’uso di droghe è vietato nei luoghi pubblici, le infrazioni sono punite con un’ammenda di 3.000 monete e la detenzione in cella fino al momento della cessazione dell’effetto.
Nell’Impero è vietato il commercio delle foglie di erba rossa e dei suoi derivati, la pena per chi infrange questo divieto è di 5.000 monete a cui si aggiunge il sequestro di tutta la merce.
È vietata la coltivazione, la vendita, lo scambio ed il possesso del Grano degli elisi e dei suoi derivati ai non Amoniani e a chiunque non autorizzato. I non autorizzati che venissero trovati in possesso o rei dei sopracitati, verranno ritenuti colpeveli e passibili degli Articoli; 5, 35, 40 e 41 Lex Poenalis.
Art. 28 – Detenzione abusiva d’armi
Chiunque sia colto in città con armi in pugno è punito con la pena pecuniaria di 1000 monete. Il divieto non vale per i Pubblici Ufficiali di Amon. I bastoni di legno e gli attrezzi da lavoro non costituiscono arma vietata.
Art. 29 – Uso non autorizzato di facoltà arcane e mistiche
Nei centri abitati, i forestieri sono autorizzati a impiegare le loro facoltà arcane o mistiche soltanto se finalizzate a creare cibo; vedere al buio; benedire; creare il fuoco; convocare famigli della terra, destrieri illusori e animali. Le cavalcature evocate attraverso gli incantesimi Evoca Animali e Destriero Illusorio vanno disperse prima di entrare nella piazza di Amon o lasciate nelle apposite stalle.
In casi di emergenza, di attacchi esterni, o di allenamenti in arena, le limitazioni suddette decadono per tutti. Chi approfittasse dello stato di emergenza per danneggiare intenzionalmente un cittadino di Amon, verrà arrestato e punito per aggressione od omicidio, e gli sarà vietato a tempo indefinito di ricorrere alle sue facoltà sovrannaturali nei centri abitati.
Ricorrere a facoltà arcane o mistiche non autorizzate dalla Lex o dai regolamenti straordinari dell’Alta Torre sarà punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.
In qualunque circostanza, le arti della necromanzia e del demonismo non saranno tollerate. I loro praticanti colti in flagrante incorreranno in una pena pecuniaria di 5.000 monete, a cui seguiranno la Detenzione e l’avvio di una indagine inquisitoria da parte dei Templari d’Oriente diretta ad accertare la posizione religiosa del colpevole.
Art. 30 – Attracco abusivo alle coste Imperiali
Le banchine del porto di Amon e di Forte Agravain, sono riservate esclusivamente alle navi della flotta amoniana. Qualunque imbarcazione privata sia attraccata alle banchine sopracitate sarà sequestrata ed al proprietario verrà comminata una multa di 3000 monete, salvo ulteriori violazioni.
L’attracco di imbarcazioni forestiere presso le coste Imperiali viene consentito dietro pagamento di un permesso. Il regolamento completo è emesso per mezzo di Editto tramite la Charta e visibile nei porti imperiali.
Art. 31 – Falsa testimonianza
È considerato falsa testimonianza il fornire intenzionalmente informazioni false o volutamente incomplete in seguito ad interrogazione da parte di un Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo, commette reato di falsa testimonianza:chi fornisca generalità false;
chi taccia informazioni importanti che gli siano state richieste;
chi denunci un innocente con lo scopo di danneggiarlo.
Non commette reato di falsa testimonianza chi denuncia un innocente per disguido e che, appurata la verità presenti le sue scuse formali, dimostrando la propria buona fede.
Il reo di falsa testimonianza è punito con una sanzione di 5.000 monete.
Incorrono in questo reato tutti gli Amoniani che omettano di denunciare un reato di cui sono testimoni. Un Amoniano che si macchi di tale reato potrà essere sanzionato ulteriormente a discrezione del Senato.
Art. 32 – I Delitti
I Delitti sono i reati comuni più gravi.
Essi sono puniti con la detenzione nelle carceri imperiali o con pena pecuniaria consistente, sola o congiunta con la pena detentiva.
Art. 33 – Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Qualsiasi Pubblico Ufficiale, all’interno dell’Impero e nell’esercizio delle proprie funzioni rappresenta Amon, per questi motivi a lui si deve la massima obbedienza e rispetto.
Formulare minacce o ingiurie; deridere l’autorità costituita, anche non presente, sono comportamenti che integrano il reato di Oltraggio.
L’oltraggio è punito con una pena pecuniaria pari a 3.000 monete, a cui può essere aggiunta la detenzione.
Art. 34 – Resistenza a Pubblico Ufficiale
Chiunque si rifiuti di eseguire un ordine, di pagare un’ammenda o si sottragga all’ordine di fermarsi di un Pubblico Ufficiale o all’arresto, incorre nel reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.
La Resistenza è punita con una pena pecuniaria pari a 5.000 monete a cui è aggiunta la detenzione con tutto ciò che essa comporta.
Art. 35 – Furto
Chiunque con abilità, astuzia o frode sottragga ad altri i suoi beni, è punito con la restituzione del maltolto, o dell’ammontare del suo valore ed un’ammenda pari alla metà dello stesso. Egli sarà altresì condotto in cella per una durata proporzionale alla gravità del furto. Dopo la scarcerazione in caso di recidiva è prevista la Diffida.
Art. 36 – Aggressione
Chiunque, entro i territori imperiali, aggredisca una persona senza alcun titolo e non in virtù di difesa legittima e giusta, verrà condannato alla detenzione e sanzionato con 5.000 monete di ammenda..
Nel caso in cui l’aggressione, sia rivolta verso un cittadino amoniano alla detenzione è aggiunta la pena pecuniaria di 10.000 monete d’oro.
In caso di recidiva nel reato, il reo verrà punito con il bando.
Art. 37 – Omicidio
Chiunque, entro i territori imperiali, uccida una persona senza alcun titolo e non in virtù di difesa legittima e giusta, verrà condannato alla detenzione e sanzionato con 10.000 monete di ammenda..
In caso di recidiva nel reato, il reo verrà punito con la pena capitale e con il bando.
Art. 38 – Omissione in atti d’ufficio penale
Qualsiasi Pubblico Ufficiale ometta di punire o denunciare un reato di cui sia a conoscenza, è punito con la medesima pena del reato che avrebbe dovuto perseguire.
Art. 39 – Crimini contro l’Impero
I Crimini contro l’Impero sono quelli che possono mettere a repentaglio l’integrità e la stabilità di Amon e dei suoi possedimenti.
Essi vengono puniti, anche cumulativamente, con pesanti sanzioni pecuniarie, detenzione, pena capitale e bando dall’Impero.
Art. 40 – Lesa Maestà
Chiunque con frasi o azioni leda la rispettabilità o l’onore della Città o dei suoi Simboli, della Legione, dell’Imperatore o del Governo verrà punito con un mese di Bando da tutti i Territori Imperiali e con una multa di 5.000 monete. In caso di recidività la pena può essere raddoppiata e la parte pecuniaria triplicata.
Art. 41 – Sospetta Cospirazione
Chiunque, anche fuori dei confini imperiali, intrattenga rapporti non episodici con individui riconosciuti come banditi per crimini contro l’Impero, riceverà un avvertimento dalle autorità e verrà considerato individuo sospetto.
Se il sospetto è un forestiero, non appena entrato nei territori imperiali verrà interrogato, e punito, nel caso in cui le sue spiegazioni non eliminino ogni sospetto, con la pena pecuniaria di 10.000 monete o la detenzione e infine verrà allontanato dai confini imperiali.
Se il sospetto è un Civis e viene ritenuto colpevole sarà punito con una pena triplicata, a discrezione del Senato potrà inoltre essere punito con la dichiarazione di Fellonia.
Art. 42 – Cospirazione e Tradimento
Chiunque venga riconosciuto attentare alla integrità dell’Impero, con atti di spionaggio, intesa con Stati stranieri, omicidio di pubblici ufficiali allo scopo di diffondere il terrore, tradimento, illecita acquisizione di potere politico, è punito con la pena capitale e bando perenne dall’Impero.
Il corpo di articoli che compongono la Lex Militaris comprende le disposizioni alle quali ogni appartenente alla Legione amoniana, i Leoni Imperiali, deve attenersi.
Art. 1 – Definizione e Composizione
La Legione Amoniana è l’unico legittimo corpo militare dell’Impero, come al tempo della sua storica istituzione, i suoi componenti vengono chiamati Leoni Imperiali per onorare il Leone Rampante, simbolo di Amon fin dalla sua fondazione, gli appartenenti alla Legione vengono definiti milites.
La Legione è il corpo armato che riunisce in sé tutti i civis che scelgono di prestare servizio all’Impero con le armi e tutti i talenti utili alla difesa della città ed alla guerra.
Amon, dittatura militare indiscussa, è governata dalla Legione stessa tramite le sue massime cariche, pertanto farne parte significa non solo difendere Amon ma avere accesso alla gerarchia che, sotto l’egida dell’Imperatore, guida la Guerriera.
Non v’è disparità tra i sessi, uomini e donne godono degli stessi diritti e doveri, così come qualsiasi combattente, sia esso abile nell’uso di armi pesanti, sia nell’uso di poteri arcani o tattiche di ingaggio a distanza.
Art. 2 – Filosofia d’esistenza
La Legione è fondata storicamente su due princìpi, Spirito e Disciplina, così come un tempo lo era la Legione di Frontiera, primo organo militare di Amon, attorno a questi due princìpi ruotano l’addestramento e la formazione di ogni milites.
Lo Spirito, per un milties, esprime l’insieme delle qualità caratteriali necessarie ad affrontare le difficoltà che le responsabilità di cui si fa carico comportano, la Disciplina rappresenta invece il modo in cui queste difficoltà sono affrontate, la fermezza, l’ordine insito nello stesso modo di pensare a cui è addestrato un Leone.
Spirito e Disciplina costituiscono valori interdipendenti che indirizzano ogni appartenente al corpo, verso orgoglio, animo combattivo, coraggio e fermezza, attraverso un costante rispetto per i superiori ed i simboli dell’Impero. L’agire di ogni soldato viene giudicato secondo questi due princìpi, poiché è solo attraverso la comprensione di Spirito e Disciplina che si possono accrescere forza ed abilità combattive nel modo più corretto e consono per servire Amon. I milites che non sapranno seguire tali valori verranno ritenuti non idonei a far parte della Legione e pertanto spogliati delle sue insegne e delle prerogative conseguenti.
Fare richiesta di ingresso nei Leoni Imperiali presuppone l’accettazione di questi due princìpi, nonché di tutti i vincoli morali e comportamentali che l’appartenenza richiede. I legionari sono chiamati quotidianamente a difesa dell’Impero e al controllo della città e dei suoi avamposti, al servizio del Senato e del suo Imperatore, perciò ad essi viene richiesta la massima serietà e costanza nell’impegno preso, nonché un alto valore morale e combattivo.
Chi viene ritenuto idoneo all’ingresso in Legione è un eletto, un combattente che dopo attento esame dei superiori e dei maestri d’armi viene accettato e viene sostenuto nell’accrescimento delle sue abilità combattive, strategiche, intellettive e spirituali, nell’impegnativo percorso che porta alla nomina di Legionario dell’Impero, unità fondante della Legione.
Art. 3 – Rispetto dei Valori
I Leoni Imperiali sono il più alto simbolo dell’Impero, come tali è richiesto loro di vivere divenendo esempio e fonte di ispirazione per i più giovani e punta adamantina di Amon stessa.
I Leoni Imperiali agiscono con forte Spirito combattivo facendo proprie le otto virtù amoniane: Onore, Lealtà, Onestà, Valore, Fedeltà, Disciplina, Giustizia e Coraggio. Tradire questi valori, o compiere atti irrispettosi verso essi, rappresenta la colpa più grave di cui un milites possa macchiarsi, per questo motivo le pene per tali infrazioni sono estremamente severe e non conoscono possibilità di revisione.
Art. 4 – I Simboli
Dal mese di Dodecabrullo del 272 il simbolo ufficiale di Leoni Imperiali, già Centuria Gladiatori, divenne il Leone Rampante che impugna una spada, ora simbolo della Legione unificata e riprodotto sui foderi, le faretre e le cotte, nonché le armature dei Centurioni. Il Leone, nobile e possente animale, rappresenta bene lo spirito fiero e combattivo, il carattere impavido, l’atteggiamento severo ed il portamento inappuntabile del milite amoniano.
Art. 5 – I Compiti, la Sede e le strutture
Il compito primario della Legione è duplice: da un lato la difesa dell’Impero e dei suoi confini, dall’altro il mantenimento dell’ordine all’interno di esso, attraverso l’esercizio del potere militare per far osservare e rispettare la Lex Amoniana.
Ogni Ufficiale di Legione è deputato al controllo del territorio, al rilascio dei permessi che la Lex gli consente ed è depositario di tutte le prerogative discendenti direttamente dalla sua carica.
I Milites inoltre sono chiamati ad un continuo addestramento militare, nell’attesa di prestare servizio al fronte, nella difesa contro gli Orchi o nelle guerre che il Senato ritiene di intraprendere.
La Sede della Legione, edificata all’interno della cinta muraria di Amon si presta ad essere punto di rappresentanza formale del corpo dei Leoni Imperiali, sono altresì sedi della Legione tutti gli edifici dedicati all’allenamento, alla cura ed alla preparazione teorica dei milites ed inoltre la storica Fortezza dei Leoni di Eracles, situata a ovest del villaggio, ove un tempo venivano difesi i confini dell’Impero.
Art. 6 – Il Prefetto del Pretorio
L’incarico di Prefetto del Pretorio rende un Console che abbia servito in Legione Generale delle Forze Armate dell’Impero e Signore della Guerra di Amon. Egli coordina e gestisce il corpo dei Leoni Imperiali, come Primo Leone e guida dell’ambito militare. Promuove esercitazioni e stabilisce le strategie militari unitamente all’Imperatore, addestrando gli Alti Ufficiali alla tattica e alla massima disciplina.
Il Prefetto del Pretorio è colui che fa rispettare la Lex più di chiunque altro, massimo esempio di Spirito, Rigore e Disciplina. Ha l’ultima parola sulle promozioni proposte dal Tribunus Militum, e deve presenziare alle cerimonia di Giuramento rappresentando con la sua partecipazione l’impegno di Amon verso il milites e l’accettazione da parte della Legione dei giuramenti di questo.
Art. 7 – Il Tribunus Militum
Scelto e nominato dal Prefetto del Pretorio, è il suo diretto sottoposto, nonché Alto Ufficiale della Legione, è il Tribunus Militum, scelto tra i Milites più anziani ed esperti, per comprovato merito ed attitudine.
Esso risponde dei meriti e delle responsabilità dei Centurioni, dei Legionari e dei Veliti di fronte al Senato riguardo tutti gli eventi rilevanti che coinvolgano i Milites. È responsabile della preparazione fisica, mentale, morale e caratteriale di ogni loro sottoposto. Ha libertà di comando in ordine a qualunque azione dei sottordinati con l’unico vincolo del ragionevole rispetto della loro fisica incolumità. Esegue i colloqui propedeutici all’ingresso nella Legione, si occupa di esaminare i soldati per i passaggi di grado, in accordo con i Consoli, si accerta che vengano conosciuti e rispettati gli Statuti, i Protocolli e la Lex stessa.
Art. 8 – I Centurioni
I Centurioni sono Legionari che dimostrano particolari attitudini o doti, che si sono guadagnati la fiducia del Senato e di Consoli, milites dalle indubbie capacità che vengono selezionati personalmente dagli stessi Consoli. I Centurioni ricevono il grado senza una prova prestabilita, ma possono essere sottoposti ad una prova individuale.
Ad essi viene affidato il controllo delle Coorti Imperiali, di cui sono pienamente responsabili, e per la cui difesa dispongono della massima autonomia, diversamente, nelle ordinarie attività della Legione, rispondono alla consueta gerarchia militare. A questi ufficiali sono affidati compiti di alto rischio e per i quali è necessario avere una forte determinazione, disciplina e controllo, nonché assoluta affidabilità, tali oneri ed onori si sommano a quelli dei Legionari.
I Centurioni sono gli eletti della Legione, tra i migliori uomini di Amon, i soli che potranno fregiarsi dell’armatura coi simboli dell’Impero, a testimonianza del loro indiscusso valore.
Art. 9 – I Legionari
I Legionari sono la forza principale della Legione, veliti che si sono distinti per meriti e competenze e come tali hanno ricevuto la tunica bianca della milizia insieme al titolo ed alle chiavi di accesso nelle principali sedi e strutture. Ad ogni Legionario può essere assegnato uno o più Veliti di cui essere responsabile per la sua formazione come tutore e maestro, a discrezione del Tribunus Militum. Sono rappresentanti di Amon fuori dai territori imperiali e quindi devono mostrarsi rispettosi delle leggi e delle abitudini del luogo in cui si trovano, nei limiti del buonsenso, degli ordini ricevuti e del rispetto per i Valori che sorreggono la Guerriera.
I Legionari hanno la possibilità di impartire ordini alle sentinelle imperiali sparse per la città, nonché di usare le celle di detenzione per punire i crimini commessi all’interno dei territori amoniani.
Possono concedere permessi di sfruttamento delle risorse, comminano multe e controllano i forestieri che accedono alla città, qualora fosse necessario possono fornire permessi di attracco al posto degli Ufficiali Portuali.
I Legionari divengono tali dopo aver prestato solenne Giuramento dinnanzi ai Simboli di Amon e alle Guide militari.
Un Legionario può essere degradato o espulso dalla Legione solo dal Prefetto del Pretorio e dall’Imperatore, anche dopo richiesta formale del Tribunus Militum, per atti indegni o di grave negligenza o per comprovata inadempienza ai doveri che il grado richiede.
Art. 10 – I Veliti
I Veliti sono cittadini che hanno fatto richiesta di entrare nella Legione e che devono passare un periodo di osservazione e formazione prima di essere ammessi ufficialmente in essa, dopo aver effettuato l’addestramento di base. Non sono Pubblici Ufficiali ma Civis con le prerogative che questo comporta, devono tuttavia rispondere agli ordini dei superiori e seguire il Protocollo Militare come qualsiasi altro milite effettivo.
Un Velite che dopo un certo periodo e il dovuto addestramento non vien ritenuto adatto alla vita militare, viene spogliato dei suoi obblighi di Legione e riportato alla semplice cittadinanza, senza che questo comporti disonore o colpa agli occhi della Guerriera.
Art. 11 – Assistenti Militari e Incarichi speciali
Il Tribunus Militum ha libertà di scelta nell’istituire nuovi titoli e compiti qualora lo ritenessero opportuno senza che questo incida sulla gerarchia militare; in caso di necessità possono nominare figure di riferimento e di supporto all’interno della Legione che svolgeranno compiti precisi da loro assegnanti ed avranno gli onori ed oneri che tali compiti comporteranno.
Storicamente le principali figure di assistenza militare sono le seguenti:
Tutori Militari; i Legionari che maggiormente si distinguono per capacità di insegnamento ed addestramento possono essere nominati Tutori Militari e supporteranno in tutto e per tutto il Tribunus Militum nella gestione dell’addestramento e formazione dei Veliti.
Gladiatore; è colui che per comprovate doti fisiche e fermezza caratteriale è incaricato di formare tutti i soldati, o anche i civis, al combattimento con le armi, insegnando loro tecniche, peculiarità degli armamenti e delle protezioni; promuove esercitazioni in arena con la Legione o gli alleati stessi. Può essere scelto solo tra i Legionari e risponde esclusivamente al Tribunus Militum sulle scelte e metodologie di addestramento.
Art. 12 – I Veterani
Gli Alti Ufficiali che hanno prestato servizio alla Legione, con onore e comprovati meriti, possono far richiesta di congedo permanente dalla vita militare, senza che ciò comporti alcun disonore o biasimo.
La richiesta va fatta ai Consoli ed approvata dall’Imperatore che verificherà i reali motivi che impediscono al milite di continuare a servire la Guerriera, senza perdere però il lustro e gli onori di quanto ha compiuto durante la sua carriera. Il Milite degno di tali onori viene insignito col titolo di Veterano che comporta l’esenzione da obblighi militari e di protocollo eccettuati quelli formali del saluto e l’obbedienza che compete ad ogni Legionario verso le Alte Cariche della Guerriera. Il Veterano costituisce un luminoso esempio per i giovani amoniani, solo tramite una vita dedicata profondamente al servizio e al lustro dell’Impero infatti si può ambire a tale onoreficenza che porta con sé ammirazione e rispetto. Prefetti del Pretorio ed Imperatori che si ritirano a vita privata hanno diritto a ricevere tale onore dai loro successori.
I Veterani posso essere reintegrati nel pieno dei loro incarichi su richiesta delle Alte cariche amoniane in stato di necessità, o dopo loro approvazione in caso la richiesta sia avanzata dal milites stesso.
Art. 13 – Il Consiglio di Guerra
Viene definito Consiglio di Guerra l’insieme di Alti Ufficiali e Ufficiali, con a capo il Prefetto del Pretorio. Viene convocato dallo stesso su benestare dell’Imperatore per stabilire tattiche di guerra o assedio qualora fosse necessario, può essere altresì convocato per stabilire piani di allenamento semestrali, esercitazioni in circostanze eccezionali ed addestramenti particolari.
La seduta viene comunicata agli interessati con massimo riserbo, ma nel caso di operazioni di esercitazione viene convocato anche a mezzo di proclami pubblici. Quando il Consiglio di Guerra si riunisce gli appartenenti devono indossare i gradi e le insegne che li rappresentano in Legione.
Art. 14 – L’ingresso in Legione: i Veliti
I cittadini amoniani che ne sentano il desiderio potranno far richiesta per essere essere accettati come Veliti della Storica Legione Amoniana previo superamento di un colloquio di ammissione con il Tribunus Militum o, in caso di prolungata assenza, con il Prefetto del Pretorio. Se durante il colloquio il Tribuno sarà soddisfatto delle argomentazioni, consegnerà al civis la fascia di Velite, lo assegnerà ad un Legionario che gli faccia da Maestro dando inizio così al suo periodo di prova.
Art. 15 – Prova per divenire un Legionario
Durante il periodo di formazione come Velite verranno fornite le nozioni principali riguardo Spirito e Disciplina, Lex e Statuto della Centuria, Protocollo Militare, doveri e diritti di un Milite e verrà vagliata la preparazione fisica, l’audacia in battaglia, l’abilità con le armi od i poteri ed in generale tutte le attitudini del candidato.
Il Velite è tenuto a partecipare alle attività promosse dalla Legione sia di tipo teorico che pratico.
Alla fine di un periodo di addestramento, quando il Tutore e il Tribuno lo riterranno opportuno, verrà sottoposto a diverse prove di molteplice natura, tra cui un approfondito colloquio sulla conoscenza della Lex, con particolare attenzione alle norme penali.
Tali prove servono a valutare l’effettiva preparazione teorica e pratica, al termine delle quali rinnoverà la sua richiesta di divenire un milites ufficialmente e presterà Giuramento dinnanzi all’Impero, ricevendo l’ambita fascia blu di Legionario e tutti i poteri e i simboli ad essa legati. Qualora non superasse l’esame egli non potrà essere chiamato a ripetere la prova prima dei trenta giorni.
Art. 16 – Integrazione, Interpretazione ed Applicazione
Documentazioni integrative e Appendici alla Lex Militaris, se approvate con il voto del Senato, possono modificare tale Legge secondo le esigenze eccezionali che si dovessero presentare all’attenzione degli organi politici e militari dell’Impero.
Quanto non riceve specifica normazione in questa Legge viene rimandato all’interpretazione degli Alti Ufficiali che applicheranno i principi ispiratori della Lex Militaris e della Prima Imperialis.
L’ideologia di Loknar, così come le disposizioni tutte del Codice Eterno, è parte integrante della normativa di Loknar e guida gli agenti nell’interpretazione delle seguenti norme; coloro che si pongano in aperto contrasto con l’Ideologia di Loknar saranno soggetti a giudizio del Chiesa Eterna.
Nei territori di Loknar, ognuno dovrà rispettare le norme del Codice Eterno per tutta la durata della sua permanenza.
Loknar assicura la protezione da ogni pericolo ai forestieri che si trovino entro le sue mura, ma al di fuori di queste lascia a ciascuno la responsabilità per la propria incolumità.
Essendo ostili le terre in cui Loknar sorge, ogni Cittadino deve collaborare e contribuire alla difesa e alla crescita della città, rispettando, tra gli altri, gli ordini impartiti dai Consiglieri, dai superiori gerarchici così come dai membri degli ordini negli ambiti di loro competenza.
Salvo quanto diversamente disposto nelle norme del Codice Eterno le sanzioni si distinguono in:
Salvo quanto diversamente disposto nelle norme del Codice Eterno le sanzioni prolungate o permanenti si distinguono in:
Le punizioni vengono irrogate dal Sommo Sacerdote, compresa la scomunica.
Le pene di morte devono essere eseguite dal Clero di Vashnaar o da suoi delegati consacrati a tale scopo.
Le guardie sono legittimate a richiedere il pagamento delle sanzioni pecuniarie e nell'eseguire le sanzioni corporali.
Le sanzioni prolungate e permanenti vengono irrogate dal consiglio.
Chiunque veneri i Sette può chiedere la cittadinanza di Loknar.
Non può divenire cittadino:Chi manifesti avversione verso i Precetti della Chiesa Eterna;
Chi riconosce e avvalora il bando emanato da Julian Da Silva nell'anno imperiale 218;
Chi sia giudicato pericoloso per la comunità e non si sia precedentemente macchiato di crimini nelle Terre di Loknar o contro un Loknariano, fatta eccezione per chi abbia scontato una pena commisurata alle sue mancanze..
Per ottenere la cittadinanza di Loknar è necessario per l'aspirante esprimere il suo desiderio di averla in uno dei seguenti 3 modi:
L'aspirante sarà affidato ai Tutori che lo introdurranno alla vita nel villaggio valutando la sua adeguatezza ad esso. Il periodo di aspirantato varia a seconda della dedizione del singolo.
In caso di giudizio positivo dopo un periodo di noviziato, l'aspirante sarà infine presentato al Consiglio e alla comunità riunita. Qualora nessuna obbiezione sia sollevata in tale sede, l'aspirante dovrà solennemente giurare fedeltà ai princìpi fondanti di Loknar e otterrà la Cittadinanza. Colui che per disinteresse resti novizio per più di 2 mesi sarà rimosso dal percorso di aspirantato e dovrà presentare nuova domanda.
I cittadini che decideranno di non aderire ad alcun ordine cittadino verseranno alla collettività una somma pari a 60.000 monete con le modalità stabilite per il rinnovo delle licenze commerciali.
I Cittadini dovranno indossare sempre il mantello nero di Loknar nelle cerimonie ufficiali e nelle situazioni formali, tranne quando disposto diversamente dai Consiglieri. I membri dei Corpi Militari devono indossare sempre il mantello nero di Loknar e la divisa dell'ordine ogni qual volta entrano in servizio, tranne quando disposto diversamente dai Consiglieri. La perdita di una veste cittadina o di un oggetto distintivo del proprio rango verrà sanzionata con una multa di 30.000 monete.
Un membro del corpo di guardia o, in sua mancanza e per gravi pericoli, il cittadino più alto in grado presente è sempre legittimato a prendere ogni provvedimento necessario, finanche l’eliminazione fisica della minaccia, per a garantire la sicurezza nei territori di Loknar.
Nel caso si contragga una malattia, si dovrà fare in modo di non arrecare danni alla comunità allontanandosene se una cura non fosse disponibile a breve.
Sono vietati atti che possano recare danno o che possano mettere in pericolo i cittadini; in particolare sono vietati combattimenti, incantesimi con effetti nocivi o evocazioni di creature potenzialmente pericolose, salvo che questi avvengano nell’arena o nell’area di allenamento, pena una multa di 15.000 monete.
Sulla Sorella di Derit è vietato transitare con armi sguainate salvo l’esposizione delle insegne di loknar o situazioni di pericolo, pena una multa da 15.000 monete.
E’ vietato celare i propri lineamenti con indumenti, artifizi fisici o magici, tale divieto non vale per i cittadini che mostrino le insegne di Loknar, pena una multa da 15.000 monete.
Ogni furto o tentativo di furto rilevato a Loknar sarà sanzionato con una multa di 15.000 monete, la restituzione della refurtiva, la confisca dei beni del ladro e, a discrezione della guardia, una pena corporale.
Ogni assassinio che avvenga nei territori di Loknar senza il consenso della Chiesa Eterna è punito con la morte e il bando.
Cittadini e forestieri hanno il dovere di segnalare eventuali infrazioni del Codice Eterno ad un membro del Corpo di Guardia o ad un Consigliere che si occuperanno poi della questione.
A coloro che si rifiutino di ottemperare alle disposizioni in applicazioni del Trattato, di pagare multe, o che tentino di sottrarsi alle sanzioni o ai legittimi ordini delle Guardie o dei Consiglieri, saranno incarcerati e subiranno le doverose sanzioni corporali, finanche le più gravi sanzioni.
Gli esponenti della Chiesa Eterna non sono soggetti agli obblighi e alle restrizioni imposti dal Codice Eterno a Cittadini e forestieri. La loro obbedienza è dovuta soltanto a Vashnaar e alla gerarchia ecclesiastica.
La disciplina degli esponenti della Chiesa Eterna spetta ai loro superiori gerarchici. Un ecclesiastico compromesso da inadempienze o inottemperanze al volere di Vashnaar sarà punito dal Sommo Sacerdote proporzionalmente alle sue colpe.
I prescelti dei Sette residenti a Loknar possono praticare il loro culto e disporre di luoghi dedicati, purché accettino il primato e la protezione della Chiesa Eterna.
A differenza dei cittadini e dei forestieri ordinari, la loro punizione in caso di commissione di reati potrà essere dispensata soltanto dal clero di Vashnaar.
Offendere i Sette o i loro prescelti in assenza di demeriti evidenti o comprovati sarà punito con la reclusione e la tortura, nelle modalità che la Chiesa Eterna riterrà più consone.
Offendere Vashnaar o i suoi prescelti sarà punito con la morte, nelle modalità che la Chiesa Eterna riterrà più consone. I resti del colpevole saranno esposti al pubblico come monito, finché i corvi non si saranno saziati delle sue carni.
La Chiesa Eterna definisce eresia ogni distorsione consapevole dell’ortodossia del culto dei Sette stabilita attraverso lo studio delle sacre scritture, l’interpretazione concordata dalle massime autorità religiose contemporanee e la dottrina dell’Ordine degli Eterni.
Vantare, praticare, divulgare o inculcare credenze eretiche nei territori di Loknar sono peccati punibili con la morte e il bando.
La Chiesa Eterna definisce pagano ogni culto praticato dalla stirpe degli Uomini in onore di entità superiori differenti dai Sette.
Vantare, praticare o divulgare credenze pagane nei territori di Loknar sono peccati punibili con l’allontanamento.
ll proselitismo pagano nei territori di Loknar è punito con la morte e il bando.
La Chiesa Eterna definisce idolatria ogni culto rivolto a sovrani, eroi, antenati, bestie, genius loci, creature sovrannaturali e oggetti inanimati.
Vantare, praticare o divulgare credenze idolatre nei territori di Loknar sono peccati punibili con l’allontanamento.
Ogni proselitismo in favore di idoli svolto nei territori di Loknar sarà punito con la morte e il bando.
La Chiesa Eterna definisce esotico ogni culto praticato dalle stirpi non discendenti dai Sette in onore di Numi estranei.
Ogni proselitismo in loro favore svolto nei territori di Loknar sarà punito con la morte e il bando.
L’esercizio della necromanzia è punito con la morte e il bando da Loknar.
I decessi devono essere notificati alla Chiesa Eterna che a sua volta li notificherà al resto della città. Riti funebri, inumazioni e tutela delle sepolture sono prerogative della Chiesa Eterna.
Senza l’autorizzazione della Chiesa Eterna, è vietato introdurre o convocare a Loknar creature sovrannaturali potenzialmente ostili. La violazione di questa norma o lasciare incustodite quelle autorizzate sulla Sorella di Derit prevede una multa di 15.000 monete.
I Cittadini possono sfruttare liberamente le risorse delle terre sotto l'autorità di Loknar. Sulla Sorella di Derit è tuttavia fatto divieto assoluto di tagliare legna o raccogliere erbe, eccezion fatta che per la foresta adiacente alla spiaggia nord. I forestieri, per contro, dovranno richiedere opportuno permesso ad un membro del Corpo di Guardia o ad un Consigliere. Per la disciplina dei permessi si veda la sezione riguardante le norme commerciali.
È vietato addestrare gli animali che si trovano in libertà sull’isola e necessari al sostentamento dei cittadini di Loknar essendo bene collettivo della comunità; è altresì vietato abbandonare propri animali sull'isola.
È vietato lasciare cavalcature o animali da soma davanti agli ingressi degli edifici, davanti le bacheche, o dal banchiere rendendone l'accesso difficoltoso così come risulta vietato fare accesso con le citate creature al seguito negli edifici pubblici.
I Forestieri hanno il permesso di introdurre animali ed altre creature pericolose soltanto in loro presenza, e non possono lasciarle incustodite. Oltre alla sanzione pecuniaria prevista, la creatura sarà uccisa o condotta all’esterno.
I Cittadini non sono tenuti ad osservare questa regola, ferma restante la loro diretta responsabilità in caso di disagi e/o aggressioni.
Sulla Sorella di Derit sono presenti quattro campi coltivabili e, questi, debbono essere utilizzati con la seguente disciplina: tutti i campi possono essere coltivati dai cittadini; due campi sono utilizzabili anche dagli aspiranti; solo uno di questi, che coincide con quello adibito altresì agli aspiranti, è utilizzabile altresì dai forestieri muniti di apposito permesso. La citata disciplina è segnalata dai cartelli al limitare degli appezzamenti. Oltre alla multa saranno confiscate le coltivazioni.
È vietato sporcare il suolo del villaggio, buttando a terra sporcizia o oggetti inutili.
Gli animali aggressivi possono essere lasciati solo nell’apposito recinto.
E' fatto divieto per gli allevatori di lasciare animali gravidi liberi sulla Sorella di Derit senza controllarne i parti evitando il sovraffollamento generato da gravidanze di canidi, gatti ed ogni altra specie animale.
La violazione tra le norme citate nella presente sezione sono la multa da 5.000 a 15.000 monete.
L’attracco al porto della Caserma del Corpo di Guardia e al naviglio di Loknar, entrambi sulla costa ovest di Loknar è riservato alle navi del regno.
L'attracco agli altri porti e lungo le coste delle Terre di Loknar è libero per i Cittadini e Aspiranti tali, previa registrazione delle proprie imbarcazioni presso le autorità preposte. E’ consentito un massimo di due imbarcazioni per cittadino; ogni imbarcazione successiva alla seconda è concessa solo dietro pagamento di una somma pari 25.000 monete.
L'attracco lungo le coste è consentito ai forestieri per una sola nave, previa registrazione e pagamento di 500 monete per giorno di permanenza. In caso di attracchi che si protraessero per periodi più lunghi il pagamento sarà di 3.000 monete per decade e 6.000 monete mensili.
Gli attracchi devono essere segnalati alle autorità cittadine tramite missiva lasciata nella cassette della Capitaneria di Loknar o consegnata direttamente ad una guardia. La missiva dovrà riportare il nome dell’imbarcazione e il proprietario. Nel caso dei forestieri, questi dovranno farsi rilasciare un permesso che dimostri di aver registrato la propria imbarcazione.
L’attracco non segnalato comporterà il sequestro dell’imbarcazione e una multa per i cittadini di 5.000 monete, 10.000 per i forestieri, entrambi avranno tempo 7 giorni per pagare la multa dopodichè le navi verranno legittimamente confiscate da Loknar
I permessi consentono, per tutta la loro durata, al forestiero lo sfruttamente di risorse quali Erbe, Minerali e Legna e la coltivazione nella specifica area.
I permessi per lo sfruttamento delle risorse dei territori di Loknar sono rilasciati da un membro del Consiglio, dai membri del corpo di guardia, dal funzionario o risultano acquistabili da Lorne, al mercato di Loknar.
I costi dei permessi sono i seguenti: Giornaliero:500 monete;
Decadale:3.000 monete;
Mensile: 6.000 monete.
Presso la Piazza del Mercato di Loknar, ai cittadini ed ai forestieri è concesso l'avvio di una propria attività commerciale successivamente all'acquisto di una licenza, rilasciata dal Funzionario, la quale permette di usufruire di un banco per esporre le proprie merci e di un commesso per venderle.
Le licenze commerciali hanno i seguenti costi:30.000 monete per i cittadini;
40.000 monete per i forestieri;
Gratuito per i venditori d'eccellenza.
Indipendentemente dalla data di avvio dell'attività, i possessori di licenza sono chiamati a rinnovarla, annualmente, nei primi 30 giorni del mese di Granaio; il costo del rinnovo è di:25.000 monete per i cittadini;
40.000 monete per i forestieri;
Tutti i venditori d’eccellenza sono esenti da tasse o costi di rinnovo.
Il mancato rinnovo della licenza è sanzionato con il sequestro delle merci che avverrà a entro 15 giorni dalla pubblicazione di un pubblico proclama di avviso. Nel citato termine il proprietario può regolarizzare la licenza pagando una penale di 65.000 monete che si assommano al costo del rinnovo.
Sarà responsabilità di ogni possessore di una licenza commerciale informarsi su eventuali limitazioni sulle tipologie dei beni in vendita e su ulteriori norme presenti all'interno del regolamento del mercato cittadino. Nel caso di infrazioni, la licenza commerciale sarà revocata e, nei casi più gravi, a ciò potrebbe essere aggiunto il sequestro parziale o totale della merce in vendita.
Le richieste inerenti le abitazioni e gli alloggi devono essere fatte al Funzionario, tramite colloquio o via missiva.
Il Consiglio deve essere informato e dare il suo consenso se si desidera dare, ripetutamente o per periodi prolungati, ospitalità a forestieri in una delle abitazioni sulla Sorella di Derit. Se l'ospitalità ripetuta o prolungata dovesse protrarsi per un arco di tempo pari o superiore ad 1 mese, il proprietario dell'abitazione dovrà pagare una tassa di 15.000 monete mensili per persona ospitata. Nel caso di infrazioni la pena sarà una multa di 50.000 monete, alla quale, nei casi più gravi, potrà essere aggiunto il sequestro dell'abitazione.
Le stanze della locanda ove disponibili sono concesse a cittadini e forestieri in base al costo di 6.000 monete mensili. L’affitto deve essere pagato entro ogni prima decade del mese di permanenza. In caso di mancato pagamento il contenuto delle camere affittate sarà sequestrato. Al momento del pagamento dell'affitto delle stanze in locanda, devono essere specificati il numero e l'identità delle persone che si intendono ospitare ripetutamente o per periodi prolungati, se ve ne sono.
I recinti sulla Sorella di Derit sono concessi in uso ai cittadini, ove disponibili, al costo di 40.000 monete. Con le modalità previste per le licenze commerciali i cittadini verseranno annualmente 40.000 monete, pena la revoca del possedimento.